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| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 2058 del 06 Marzo 2026 | ||
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Legge annuale PMI 2025: Modifiche TUS / Note Marzo 2026 ID 25691 | 06.03.2026 / Note complete in allegato Il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato in via definitiva dal Senato il 4 marzo 2026, interviene sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 in ordine a: - modelli di organizzazione e di gestione; Modifiche articoli/allegati TUS: Di seguito si riportano gli articoli di interesse del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato in via definitiva dal Senato il 4 marzo 2026 in ordine alle modifiche al TUS Art. 10. (Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; b) all’articolo 37: 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato». Art. 11. (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente: b) all’articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, e». Art. 12. (Verifiche di attrezzature) 1. All’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Pontimobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato - Verifica annuale» è inseritala seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto - Verifica triennale». [...] Collegati |
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