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| Appunti Chemicals | ||
| Newsletter n. 2009 del 02 Marzo 2026 | ||
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Regolamento (UE) 2026/405 / Nuovo Regolamento detergenti ID 25653 | 02.03.2026 / Applicazione dal 23 settembre 2029 Regolamento (UE) 2026/405 GU L 2026/405 del 2.3.2026 Entrata in vigore: 22.03.2026 Applicazione, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, a decorrere dal 23 settembre 2029. Abrogazione regolamento (CE) n. 648/2004 Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato a decorrere dal 23 settembre 2029 Disposizioni transitorie I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 e conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al 22 settembre 2029 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato a tempo indeterminato. I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato dopo il 22 settembre 2029 e prima del 23 settembre 2030 e conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al 22 settembre 2029 possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 23 settembre 2030. Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi nel mercato interno garantendo nel contempo un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente. 2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008 e (UE) n. 528/2012. [...] Articolo 3 Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione 1. I detergenti e i tensioattivi sono messi a disposizione sul mercato solo se sono conformi al presente regolamento. 2. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono la messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi conformi al presente regolamento. Articolo 4 Biodegradabilità 1. I tensioattivi e i tensioattivi contenuti nei detergenti sono conformi ai requisiti di biodegradabilità di cui all'allegato I, parte A. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tensioattivi e ai tensioattivi contenuti nei detergenti che sono principi attivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che sono utilizzati come disinfettanti, a condizione che soddisfino una delle condizioni seguenti: a) sono inclusi nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 o sono inclusi nell'allegato I di tale regolamento; b) sono inclusi nel programma di riesame come stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione; oppure c) sono componenti di disinfettanti che possono essere messi a disposizione sul mercato o utilizzati conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 528/2012. 3. Entro il 23 marzo 2032, le pellicole o i polimeri all'interno delle pellicole sono conformi ai requisiti di biodegradabilità di cui all'allegato I, parte B. 4. Entro il 23 marzo 2034, le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente nei detergenti in concentrazione pari ad almeno il 10 % (in peso/peso) della massa totale delle sostanze, esclusa l'acqua, diverse dai tensioattivi, dalle pellicole e dai polimeri all'interno delle pellicole, soddisfano i criteri di biodegradabilità di cui all'allegato I, parte C, a meno che non sia concessa una deroga nella parte D di tale allegato. Articolo 5 Detergenti contenenti microrganismi I detergenti contenenti microrganismi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II. Articolo 6 Limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo I detergenti elencati nell'allegato III rispettano le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo stabilite in tale allegato. [...] Collegati |
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