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D.Lgs. n. 204/2015 Decreto sanzioni prodotti cosmetici / Consolidato 02.2026
ID 2046
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| Appunti Chemicals | |||||||||||||
| Newsletter n. 1981 del 27 Febbraio 2026 | |||||||||||||
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D.Lgs n. 204/2015 ID 15484 | 27.02.2026 / In allegato Decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (GU n.297 del 22.12.2015). Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2016 Testo consolidato al 27.02.2026 con le modifiche di cui: - Legge 23 dicembre 2021 n. 238 - Legge 18 dicembre 2025 n. 190 In rosso le modifiche di cui alla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (GU n.297 del 22.12.2015) Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2016 17.01.2022 - Prodotti cosmetici per via telematica modifiche previste dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (Legge europea 2019-2020) Pubblicata nella GU n. 12 del 17.01.2022 la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022 Art. 31. Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: Art. 19. Abrogazioni 1. È abrogata la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986.
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