Informazione tecnica HSE


// Documenti disponibili n: 46.545
// Documenti scaricati n: 36.557.330

D.Lgs. n. 204/2015 Decreto sanzioni prodotti cosmetici / Consolidato 02.2026

D.Lgs. n. 204/2015 Decreto sanzioni prodotti cosmetici / Consolidato 02.2026
 
Appunti Chemicals
  Newsletter n. 1981 del 27 Febbraio 2026  
Salve Visitatore



D.Lgs n. 204/2015
Decreto sanzioni prodotti cosmetici / Testo consolidato Febb. 2026

ID 15484 | 27.02.2026 / In allegato

Decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204

Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (GU n.297 del 22.12.2015). Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2016

Testo consolidato al 27.02.2026 con le modifiche di cui:

- Legge 23 dicembre 2021 n. 238 
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (GU n. 12 del17.01.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022

- Legge 18 dicembre 2025 n. 190
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. (GU n.294 del 19.12.2025). Entrata in vigore del provvedimento: 03.01.2026

In rosso le modifiche di cui alla Legge 23 dicembre 2021 n. 238
In verde le modifiche di cui alla Legge 18 dicembre 2025 n. 190
________

Note modifiche Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (Legge europea 2019-2020)

D lgs n  204 2015

Decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204
Decreto sanzioni prodotti cosmetici / Consolidato Febb. 2026

Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

(GU n.297 del 22.12.2015)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2016
...
________

17.01.2022 - Prodotti cosmetici per via telematica modifiche previste dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (Legge europea 2019-2020)

Pubblicata nella GU n. 12 del 17.01.2022 la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022

Art. 31. Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all’identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni
interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000»;
b) all’articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Qualora dall’analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell’articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’Istituto superiore di sanità è l’autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.
1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l’organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo»
_______

Art. 19. Abrogazioni

1. È abrogata la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986.
_______

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 27.02.2026 Legge 18 dicembre 2025 n. 190 Certifico Srl
0.0 18.01.2022 Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Certifico Srl





Info / download





Collegati

Regolamento (CE) 1223/2009



Documenti Abbonati Sicurezza Lavoro Articoli ultimi inseriti
Documenti Abbonati Marcatura CE Articoli più letti
Documenti Abbonati Normazione Norme armonizzate
Documenti Abbonati Merci Pericolose File CEM
Documenti Abbonati Chemicals Testi consolidati
Documenti Abbonati Ambiente Vademecum
Documenti Abbonati macchine Codici
Documenti Abbonati Appunti Impianti Norme armonizzate Click
Documenti Abbonati Costruzioni Documenti Abbonati Full Plus
Documenti Abbonati Prevenzione Incendi Store





 

sono siti di:

Certifico S.r.l.
Via Antonio De Curtis 28 - 06135 Perugia - IT
Via Madonna Alta 138A - 06128 Perugia - IT
tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina Privacy.

INVIO NEWSLETTTER
Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”.


L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter
 
certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024
 
Icon Linkedin  Icona X  
Linea Footer
Certifico Srl 2000-2026 | VAT IT02442650541
Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024