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Vademecum Centri di Raccolta / Update Rev. 2.0 Febbraio 2026

Vademecum Centri di Raccolta / Update Rev. 2.0 Febbraio 2026
 
Appunti Ambiente
  Newsletter n. 1979 del 27 Febbraio 2026  
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Vademecum Centri di Raccolta

Vademecum Centri di Raccolta / Update Rev. 2.0 Febbraio 2026

ID 9215 | Rev. 2.0 del 27.02.2026 / Vademecum completo in allegato

Il presente vademecum illustra, anche con il supporto di immagini, la disciplina dei centri di raccolta di cui al Decreto 8 aprile 2008, così come modificato dal Decreto 13 maggio 2009 e dal D.lgs. 3 Settembre 2020 n. 116.
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Update Rev. 2.0 del 27.02.2026

Nuovo paragrafo 12:
- Decreto 26 luglio 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. (GU n.187 dell'11.08.2022). Entrata in vigore: 09.11.2022
Modifica paragrafo 2:
- Legge 17 maggio 2022 n. 60 Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"). (GU n.134 del 10.06.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2022
Modifica paragrafo 3:
- Decreto-Legge 17 ottobre 2024 n. 153 Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (GU n.244 del 17.10.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2024
Nuovo paragrafo 10:
- RENTRI Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (GU n.126 del 31.05.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023
Modificata premessa:
- Decreto 7 aprile 2025 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti). (GU n.92 del 19.04.2025). Entrata in vigore: 18.06.2025
Nuovo paragrafo 11:
- Legge 3 ottobre 2025 n. 147 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (GU n.233 del 07.10.2025). Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2025
Modificata premessa:
- Schema di decreto ministeriale recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
Nuovo paragrafo 13:
- Interpello ambientale 03.05.2023 - Centri comunali di raccolta
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Il Vademecum risulta essere così strutturato:

Sommario

Premessa [Rev. 2.0 2026]
1. Campo di applicazione
2. Rifiuti conferiti
3. Approvazione  [Rev. 2.0 2026]
4. Soggetti gestori
5. Ubicazione del centro di raccolta
6. Requisiti del centro di raccolta
7. Struttura e modalità di deposito del centro di raccolta
8. Gestione dei RAEE
9. Durata del deposito
10. RENTRI ed obblighi dei gestori dei centri di raccolta  [Rev. 2.0 2026]
11. Nuova disciplina sanzioni in materia di gestione rifiuti  [Rev. 2.0 2026]
12. Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti/impianti di stoccaggio rifiuti e centri di raccolta  [Rev. 2.0 2026]
13. Interpelli ambientali  [Rev. 2.0 2026]
Fonti
_________

Excursus

La lett. mm) dell’art.183 del Dlgs 152/2006 definisce “centro di raccolta” l'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Vademecum Centri di Raccolta - Articolo 183 co. 1 let mm

Con Decreto 8 aprile 2008, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99), entrato in vigore il 13 maggio 2008, è stata posta in essere, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico di settore, la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Dlgs  3 aprile 2006, n. 152”.

Il Decreto 8 aprile 2008 è stato modificato da ultimo dal D.lgs. 3 Settembre 2020 n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020). In precedenza il Decreto 8 aprile 2008 è stato modificato dal Decreto 13 maggio 2009 del Ministero dell'ambiente - “Modifica del Decreto 8 aprile 2008, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) ed è entrato in vigore il giorno 2 agosto 2009.

Il decreto del Decreto 8 aprile 2008 e di quello che lo modifica (del 13 maggio 2009) definisce la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

Il 20 dicembre 2024 si è conclusa la consultazione pubblica dello Schema di decreto ministeriale recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Lo schema di decreto ministeriale aggiorna la normativa sui centri di raccolta rifiuti, sostituendo i Decreto 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009. L'obiettivo è semplificare la gestione, disciplinare aree per il riutilizzo, definire i rifiuti conferibili (Allegato 1) e le procedure per utenze non domestiche.

Il decreto mira a supportare i comuni nell'ottimizzazione della raccolta differenziata e a promuovere l'economia circolare, facilitando il recupero di beni direttamente presso i centri di raccolta.

[...]

Vademecum Centri di Raccolta - Decreto 7 aprile 2025

Vademecum Centri di Raccolta - Disciplina

Figura n. 1 - Riferimenti normativi centri di raccolta

I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i. sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attivita'di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonche' dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Vademecum centri di raccolta Campo di applicazione

Figura n. 2 - Campo di applicazione 

Rifiuti conferiti

Sono rifiuti urbani (art. 183, comma co. 1 b -ter del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152):

Vademecum centri di raccolta - Rifiuti urbani

(*) Modifiche disposte dal Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 (GU n.127 del 01.06.2023)

Nuova definizione di rifiuto urbano

I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, compresi:

- carta e cartone, vetro, metalli,
- plastica,
- rifiuti organici,
- legno,
- tessili,
- imballaggi,
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
- rifiuti di pile e accumulatori e
- rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili.

Figura 3 - Definizione / classificazione rifiuti urbani

Figura 3 - Definizione / classificazione rifiuti urbani

I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L –quinquies.

L quater

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile

Allegato L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2)
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1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato. (N)
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.

(N) Numero 20-bis aggiunto dal Decreto-Legge 17 ottobre 2024 n. 153 Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (GU n.244 del 17.10.2024).
_________

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Nel Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i. vengono espressamente indicate sia le tipologie che i C.E.R. che possono essere depositati all’interno del centro. Si ricorda perciò che la scelta di depositare frazioni diverse o CER diversi di rifiuti, così come di non rispettare esattamente i contenuti del D.M., ad esempio in relazione alla possibilità di pretrattamento del rifiuto conferito, comporta l’assoggettamento del sito, come in precedenza, al normale regime autorizzativo.

Le frazioni ed i CER consentiti, tra i quali i comuni possono scegliere quali tipologie di raccolte attivare nel centro sono:

EER
...

Ubicazione del centro di raccolta

Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

E’ importante osservare che in quanto trattasi di aree per attività di raccolta di frazioni omogenee di rifiuti urbani e assimilati, possono non rispettare le distanze di tutela previste per gli altri impianti che trattano rifiuti, quali quelle da case sparse o centri abitati.

Il sito scelto deve comunque essere in piena disponibilità da parte dell’Ente e dovranno inoltre essere rispettati quei vincoli escludenti che derivano anche da altre normative di settore (ad esempio, distanze da pozzi ad uso acqua potabile, da corsi d’acqua, fascia A e B PAI, cimiteri, ecc. …) o limitanti (fasce di rispetto stradali, elettrodotti, di parco, ambientale, ecc. …).

Nel caso in cui il sito individuato non abbia requisiti ottimali dovranno essere valutate delle misure compensative da mettere in atto nelle fasi di realizzazione e gestione dell’impianto per limitarne l’impatto sul tessuto urbano prossimo allo stesso (viabilità, decoro, problemi di carattere igienico sanitario, etc ).
...

Struttura e modalità di deposito del centro di raccolta

Se nel centro, come sopradescritto, è consentito il solo conferimento di frazioni non pericolose queste devono essere raccolte in cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.

Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza della rampa carrabile almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti.

Immagine2

Se nel centro, è consentito sia il conferimento delle frazioni non pericolose che di quelle pericolose, lo stesso dovrà avere oltre alle caratteristiche già esposte anche una zona protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna;

in alternativa

ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Immagine3
...

Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi. Ciò comporterà in caso di conferimenti continuati, un avvio all’impianto successivo di ogni singola frazione, pericolosa o non, almeno una volta ogni 3 mesi.

E’ importante comunque valutare correttamente tempi e modi di deposito delle singole frazioni per consentire comunque un deposito corretto di quelle frazioni particolari, quali, ad esempio, sfalci del verde, legno, polistirolo, carta, cartone che nell’arco dei tre mesi possono deperire dando origine a azioni moleste.

La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Vademecum centri di raccolta Figura 4

Figura n. 4 - Durata del deposito

[...]

RENTRI ed obblighi dei gestori dei centri di raccolta

I gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm) del Dlgs 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Nel caso in cui la gestione del centro di raccolta sia oggetto dell’atto di affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi di iscrizione e di trasmissione al RENTRI dei dati del registro di carico e scarico del centro di raccolta sono in capo al gestore del servizio integrato.

I gestori dei centri di raccolta, per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta:

- tengono, dal 13 febbraio 2025, il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettono al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;

- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026 ((*) proroga al 15.09.2026), il FIR in modalità digitale e trasmettono al RENTRI i dati entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

I gestori dei centri di raccolta, per i rifiuti non pericolosi in uscita dal centro di raccolta:

- emettono, dal 13 febbraio 2025, il FIR in modalità cartacea vidimato digitalmente attraverso il portale RENTRI;
- emettono, dal 13 febbraio 2026 ((*) proroga al 15.09.2026), il FIR in modalità digitale.

(*) Proroga prevista dalla Legge di conversione del DL Milleproroghe 2026 al 15 settembre 2026.

Nuova disciplina sanzioni in materia di gestione rifiuti

Legge 3 ottobre 2025 n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (GU n.233 del 07.10.2025). Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2025

La Legge 3 ottobre 2025 n. 147 ha convertito il Decreto-legge 116/2025 modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).

Le principali novità introdotte dalla Legge 3 ottobre 2025 n. 147 riguardano:

- inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
- nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
- nuove sanzioni accessorie (sospensione patente e iscrizione all’ Albo) e utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni.

Il testo interviene in modo sistemico sul D.lgs. n. 152/2006 nei seguenti articoli:

- Art. 255: l’abbandono di rifiuti non pericolosi è punito con ammende fino a 18.000 euro. Se effettuato con veicoli, scatta la sospensione della patente da 4 a 6 mesi.
- Art. 255-bis e 255-ter: introdotti due nuovi delitti per l’abbandono in casi particolari e di rifiuti pericolosi, con pene fino a 6 anni e 6 mesi.
- Art. 256: la gestione non autorizzata di rifiuti diventa delitto, con aggravanti per pericolo ambientale e uso di veicoli. Prevista la confisca dei mezzi e delle aree.
- Art. 256-bis: la combustione illecita di rifiuti è punita con pene fino a 7 anni, aumentabili in caso di incendio.
- Art. 259: la spedizione illegale di rifiuti è trasformata in delitto, con reclusione da 1 a 5 anni.

Sono previste modifiche al Codice della Strada con l’inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie, che possono essere duplicate in ipotesi di reiterazione, e si introduce la possibilità di applicare sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida nelle ipotesi più gravi.

La previsione della sospensione della patente di guida come sanzione accessoria per il conducente del veicolo si applica alle fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 152/2006 quando la condotta avviene utilizzando un veicolo a motore e riguarda:

- Art. 255 - Abbandono di rifiuti non pericolosi,
- Art. 255-bis - Abbandono di rifiuti pericolosi,
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 258 - Violazione degli obblighi sui registri e formulari

 ...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2026
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 27.02.2026 Aggiornamenti:
Nuovo paragrafo 12:
- Decreto 26 luglio 2022
Modifica paragrafo 2:

- Legge 17 maggio 2022 n. 60
Modifica paragrafo 3:
- Decreto-Legge 17 ottobre 2024 n. 153
Nuovo paragrafo 10:
- RENTRI Decreto 4 aprile 2023 n. 59
Modifica premessa:
- Decreto 7 aprile 2025
Nuovo paragrafo 11:
- Legge 3 ottobre 2025 n. 147 Modifica premessa:
- Schema di decreto ministeriale recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
Nuovo paragrafo 13:
- Interpello ambientale 03.05.2023 - Centri comunali di raccolta
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