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Linee Guida gestione informativa digitale stazioni appaltanti / enti concedenti - MIT 20 Febb. 2026

Linee Guida gestione informativa digitale stazioni appaltanti / enti concedenti - MIT 20 Febb. 2026
 
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  Newsletter n. 1961 del 26 Febbraio 2026  
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Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti / MIT Febb. 2026

Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (Linee guida BIM) / MIT 20 Febb. 2026

ID 25627 | 25.02.2026 / In allegato

MIT, 23 febbraio 2026 – Acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono state pubblicate sul sito del MIT le “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, elaborate con il supporto di un Comitato scientifico composto da esperti in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Le Linee Guida segnano un passaggio decisivo per rendere pienamente operativa la digitalizzazione dei lavori pubblici, offrendo alle stazioni appaltanti indicazioni chiare e proporzionate per l’attuazione del nuovo Codice.

Rafforzano governance, trasparenza e qualità dell’investimento pubblico, promuovendo l’utilizzo della tecnologia BIM per ridurre le varianti in corso d’opera e garantire maggiore certezza nei tempi di realizzazione.

La pubblicazione delle Linee Guida è inoltre funzionale al raggiungimento della milestone PNRR M1C1-97 ter.
__________

Le presenti Linee Guida si prefiggono di rappresentare e chiarire i vari aspetti della gestione informativa digitale, per come prevista dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (da ora anche “Codice”), rivolgendosi in primis alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per consentire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, assicurare la qualità delle opere e la massima tempestività nell’esecuzione dei contratti pubblici, in attuazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice.

Nei paragrafi che seguono, oltre agli aspetti applicativi ed interpretativi, saranno anche fornite indicazioni operative per consentire alle amministrazioni di organizzare gli aspetti tecnici e professionali e gestionali necessari per essere in linea con il nuovo quadro normativo e di comprenderne i benefici e le opportunità di efficienza che ne derivano.  

Il processo di digitalizzazione del settore dei contratti pubblici sta vivendo una profonda accelerazione, culminata nell’obbligo – operativo dal 1° gennaio 2025 – per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti di adottare i “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche di costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro, con significative estensioni anche ai beni culturali.

Tale obbligo configura un vero mutamento di paradigma, incidendo non solo sulle modalità tecniche di progettazione, ma anche, e soprattutto, sugli assetti organizzativi, sui procedimenti amministrativi e sui sistemi di gestione del ciclo di vita dell’opera
...
__________

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Articolo 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'((adozione)) dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

4. Nell'allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;
d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

5. comma abrogato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
__________

segue allegato




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Collegati
D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 | Codice Contratti pubblici 



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