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Legge R. Lombardia 10 febbraio 2026 n. 4 - Legge Formazione SSL / B.U.R.L. Suppl. 13.02.2026

Legge R. Lombardia 10 febbraio 2026 n. 4 - Legge Formazione SSL / B.U.R.L. Suppl. 13.02.2026
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 1838 del 14 Febbraio 2026  
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R. Lombardia: Legge regionale Formazione SSL / Pubblicata BURL Legge R. Lombardia 10 febbraio 2026 n. 4

R. Lombardia: Legge regionale Formazione SSL / Pubblicata BURL Legge R. Lombardia 10 febbraio 2026 n. 4

ID 25411 | Update 13.02.2026 / Download Legge R. Lombardia 10 febbraio 2026 n. 4

La Lombardia diventa la prima Regione italiana a dotarsi di una legge specifica sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accompagnata da una piattaforma digitale dedicata, trasparente e tracciabile. Pubblicata nel BURL del 13 Febbraio 2026 la Legge R. Lombardia 10 febbraio 2026 n. 4.

Con la legge si intende tracciare un solco netto contro il fenomeno dei cosiddetti "attestati facili", puntando tutto sulla trasparenza digitale. Trasformare la formazione da un obbligo burocratico a un processo verificabile è un passo avanti notevole per la sicurezza reale dei lavoratori.
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Legge R. Lombardia 10 febbraio 2026 n. 4
Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009

(B.U.R.L. Supplemento 13.02.2026)

[...]

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un’ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la presente legge reca, nel rispetto della normativa statale di riferimento, disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge i corsi di formazione o di aggiornamento:
a) riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall’articolo 46 del d.lgs. 81/2008;
b) abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall’articolo 73 bis del d.lgs. 81/2008;
c) in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);
d) oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.

Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l’elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato nelle seguenti sezioni:

a) sezione I comprendente i soggetti formatori istituzionali;
b) sezione II comprendente i soggetti formatori accreditati;
c) sezione III comprendente altri soggetti formatori.

2. Sono soggetti formatori istituzionali quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell’«Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo d.lgs. 81/2008» del 17 aprile 2025, di seguito denominato accordo Stato-Regioni, nonché quelli di seguito elencati:

a) Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);
b) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
c) Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
d) Polis-Lombardia.

3. I soggetti formatori istituzionali di cui al comma 2 sono iscritti di diritto nell’elenco regionale.

4. Sono soggetti formatori accreditati quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo
di istruzione e formazione della Regione Lombardia) in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni, dall’allegato XXI al d.lgs. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa l.r. 19/2007:

a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale;
b) non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
c) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.

5. Sono altri soggetti formatori quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell’accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/2008:

a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni;
b) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.

6. L’elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori di cui al comma 5, ad eccezione dei fondi interprofessionali.

7. L’iscrizione nell’elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.

8. L’elenco è pubblicato sul sito della Regione.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato, di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008, definisce le modalità d’iscrizione nell’elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.
È istituito un Tavolo tecnico permanente, specificatamente definito nel protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell’articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all’interno del Comitato.

[...]

segue allegato
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Update 28.01.2026

Progetto di legge n.132
Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro e modifiche all’art. 60 quater della l.r. 33/2009

La Lombardia diventa la prima Regione italiana a dotarsi di una legge specifica sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accompagnata da una piattaforma digitale dedicata, trasparente e tracciabile.

Il Consiglio regionale ha approvato il 27 Gennaio 2026 il Progetto di legge n.132 per favorire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la legge si intende tracciare un solco netto contro il fenomeno dei cosiddetti "attestati facili", puntando tutto sulla trasparenza digitale. Trasformare la formazione da un obbligo burocratico a un processo verificabile è un passo avanti notevole per la sicurezza reale dei lavoratori.

Sintesi dei punti chiave della Legge Regionale (Progetto di legge n.132) e come cambierà il panorama della sicurezza sul lavoro in Lombardia:

1. Pilastri della Nuova Legge

1. Piattaforma Digitale Unica
2. Istituzione di un'anagrafe digitale della formazione.

Chi deve registrarsi: Tutti i soggetti formatori (sia enti accreditati che non accreditati).

Cosa viene tracciato: Dati dei corsi, registri di presenza e attestati rilasciati.

Valore Pubblico: Ogni attestato caricato sulla piattaforma acquisisce una validità ufficiale e verificabile in tempo reale dalle autorità.

2. Contrasto agli "Attestati Facili"

La legge mira a eliminare la formazione fittizia. Grazie alla tracciabilità, non sarà più possibile emettere certificati retrodatati o senza che il lavoratore abbia effettivamente partecipato alle ore previste.

3. Sistema Sanzionatorio

Per garantire l'efficacia della norma, sono state introdotte sanzioni amministrative specifiche. Queste colpiscono chi non registra i dati o non rispetta le procedure di caricamento sulla piattaforma, con importi proporzionati alla gravità dell'inadempienza.
...
segue allegato




Info / download




Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025



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