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Patentino Fonti Energie Rinnovabili | FER - Update Rev. 1.0 2026

Patentino Fonti Energie Rinnovabili | FER - Update Rev. 1.0 2026
 
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  Newsletter n. 1722 del 02 Febbraio 2026  
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Patentino Fonti Energie Rinnovabili

Patentino Fonti Energie Rinnovabili | FER - Update Rev. 1.0 2026

ID 5809 | Update Rev. 1.0 del 02 Febbario 2026 / In allegato Nota completa

La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, più conosciuta come “Qualifica FER” è un obbligo introdotto dal "Decreto rinnovabili", Decreto Legislativo 28/2011 e s.m.i. (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

Impianti FER

Impianti termoidraulici

- biomasse per usi energetici
- pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS (acqua calda sanitari)
- sistemi solari termici

Impianti elettrici

- sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici
__________

Update Rev. 1.0 del 02.02.2026

- Aggiornamento normativo
Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5
Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. ( GU n.15 del 20.01.2026). In vigore dal 04.02.2026
Modifica Art. 15 e Allegato 4 Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
__________

Certificazione degli installatori e manutentori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili

I soggetti qualificati all’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) sono coloro in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Decreto Impianti). 

Le lettere a) a-bis) b) c) e d) indicano i requisiti tecnico-professionali:

- lettera a) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica tramite laurea;
- lettera a-bis) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica  tramite diploma di tecnico superiore in efficienza energetica;
- la lettera b) si riferisce ai diplomati;
- la lettera c) ai soggetti in possesso di titolo di formazione professionale;
- lettera d) a coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all’esperienza lavorativa come operaio specializzato
__________

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011; (1)

(1) La Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. 15/07/2015, n.162) ha disposto (con l'art. 1, comma 50) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 4, comma 1.

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;


c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
...
__________

Chi intraprende l’attività risulta quindi automaticamente qualificato con una sola eccezione: coloro che, a far data dal 4 agosto 2013, (data prorogata al il 31 Dicembre 2016, vedi a seguire) a decorrere da tale data o dalla data in cui si è ottenuta la qualifica, abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 (ovvero tramite titolo di formazione professionale), i quali dovranno seguire uno specifico corso di formazione.

La durata minima del percorso di formazione è di 80 ore, di cui 20 ore per il modulo comune e 60 ore (di cui almeno 20 di pratica) per i moduli specifici. Al termine del corso è poi prevista una verifica finale volta ad accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste.
__________

Circolare MISE 0020733 del 06.02.2014

Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato, con la Circolare 0020733 del 06.02.2014 che a partire dal 4 agosto 2013, che per avere la "qualifica FER" non basta l'esperienza raggiunta negli anni sul campo, ma è necessaria la frequenza di un corso di formazione.

L'obbligo di partecipare ai corsi di formazione è scattato a partire dal 31 Ottobre 2013, data prorogata dalla legge del Fare (n. 98/2013 di conversione del decreto legge n. 69/2013), data prorogata al il 31 Dicembre 2016 dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (GU n.302 del 30-12-2015 Milleproroghe 2015) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47).

L'obbligo del corso non si applica invece ai soggetti che sono diventati installatori prima della data del 4 agosto 2013.
__________

Obbligo di aggiornamento ogni 3 anni (spettanza regionale)

Con le Linee guida CSR 14/078/CR08bis/C9 Conferenza unificata Stato-Regioni e delle province Autonome del 12 Giugno 2014 è individuato lo standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (fer) - ai sensi D.lgs. 28/2011.

A norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, è previsto l’obbligo di aggiornamento.

Quest’ultimo deve avvenire con cadenza triennale, a decorrere dall’agosto 2013 o dalla data in cui si è ottenuta la qualifica, e deve avvenire attraverso la partecipazione a specifiche attività formative, nella durata minima di 16 ore. 

Entro 03 Agosto 2013  tutti gli operatori che avevano conseguito la “qualificazione FER” (di cui all’art. 15, c. 1 del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.), sono stati tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento, data prorogata appunto al 31 dicembre 2016 (2).
__________

Timeline proroga art 15 c. 2 qualifica/aggiornamento

Timeline proroga art 15 c. 2 qualifica/aggiornamento

1. Entro il 1° agosto 2013 (originaria decreto), le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.

2. Data prorogata 31.10.2013 Decreto Legge 63/2013 (G.U. n. 130 del 05 maggio 2013)

Decreto Legge 63/2013 - Art. 17. Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore

3. Data prorogata al 31.12.2013 dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181) di conversione del Decreto-Legge 63/2013  (G.U. n. 130 del 05 maggio 2013)

Legge 3 agosto 2013:

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: 

2. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.». (Vedi Risposta MiSe 001465 del 22.01.2014 e Linee Guida CSR Standard formativo installatori impianti FER 24.01.2013 (abrogate da Linee guida CSR 14/078/CR08bis/C9 Conferenza unificata Stato-Regioni e delle province Autonome del 12 Giugno 2014)

4. Prorogata al 31.12.2016 dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (GU n.302 del 30-12-2015 Milleproroghe 2015) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47)

5. Prorogata al 31.12.2019 Conferenza Regioni del 22 dicembre 2016

Conferenza delle regioni - Linee guida standard formativo installazione e manutenzione straordinaria impianti FER del 22.12.2016 16/153/CR7/C9/C6 
...

Nota regioni:

Es. Regione Emilia Romagna Delibera 1228 2016 ER

Disposizioni per la formazione finalizzata all'aggiornamento degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 15, d.lgs. 28/2011 e s.m.i.

4. I soggetti che hanno ottenuto la qualifica, dovranno effettuare almeno 16 ore di formazione (1a scadenza) entro il 31 luglio 2019 (vedi es. Delibera 1228/2016 Regione ER del 1° Agosto 2016) presso un soggetto autorizzato alla formazione e accreditato dalle Regioni.

5. La scadenza del 31 luglio 2019 prevista dalla Regione Emilia Romagna, vale anche nelle altre regioni, vigendo il mutuo riconoscimento delle rispettive normative.
__________

Linee guida standard formativo installazione e manutenzione straordinaria impianti FER del 22.12.2016 16/153/CR7/C9/C6

5. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

L’aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.
Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono dal 31 Dicembre 2019 (2).

La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza. 

(2) Data prorogata dal 03 Agosto 2013 al 31 Dicembre 2016 dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (GU n.302 del 30-12-2015 Milleproroghe 2015) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47).

Sistemi di qualificazione e formazione e certificazione

Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5 modifica l’articolo 15 e l’Allegato 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 inserendo, oltre agli istallatori anche i progettisti di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili.

Viene ampliato il perimetro tecnologico per includere:

- sistemi di stoccaggio energetico (storage elettrico e termico).
- punti di ricarica per veicoli elettrici che consentano la gestione della domanda (demand response).

Il nuovo comma 1-ter prevede, difatti che “con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell’edilizia, nell’industria e nell’agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell’allegato 4”.

Con il nuovo comma 4-ter, viene istituzionalizzato il ruolo della FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), a cui sono demandati i compiti di:

- pubblicare e aggiornare annualmente l’elenco dei soggetti certificati.
- redigere una relazione annuale per verificare se il numero di tecnici qualificati è sufficiente a raggiungere i target del PNIEC.

L’Allegato 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 riscritto, prevede ora che, i fornitori di formazione devono disporre di laboratori e attrezzature tecniche per garantire una reale formazione pratica. I corsi devono essere “brand-neutral” (non legati a specifici marchi) e modulari, per favorire l’aggiornamento continuo.
__________

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

(G.U. n. 71 del 28 marzo 2011 S.O. n. 81/L)
...

Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori

1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008. (1)

1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato quando il titolo o l'attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, il previo periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore è individuato in due anni. (1)

1-ter. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell’edilizia, nell’industria e nell’agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell’allegato 4. (2)

1-quater. La Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale l’elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi di cui al comma 1-ter, e predispone una relazione annuale sull’adeguatezza del numero di istallatori formati e qualificati in relazione all’aumento della quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nel PNIEC. L’onere sostenuto dalla FIRE è a carico dei soggetti certificati secondo le modalità definite nel decreto di cui al comma 1-ter. (2)

1-quinquies. Al fine di garantire un numero adeguato di installatori e progettisti certificati, il programma nazionale di informazione e formazione di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, include programmi di formazione, con particolare riguardo a piccole e medie imprese e liberi professionisti, per il conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda e alle soluzioni innovative più recenti nel settore. (2)

2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.

5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.

6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note
(1) Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (in SO n.42, relativo alla G.U. 30/11/2021, n.285) ha disposto (con l'art. 47, comma 1) la modifica dell'art. 15, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 15.
(2) Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5 (in GU n.15 del 20.01.2026) ha disposto l’introduzione dei comma 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all’articolo 15.
__________

ALLEGATO 4

(art. 15, comma 2)

In rosso le modifiche disposte dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5 (in GU n.15 del 20.01.2026)

Formazione e certificazione di installatori e progettisti di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili

I sistemi di certificazione o di qualificazione equivalenti e i programmi di formazione di cui all'articolo 15, finalizzati anche all'attuazione di quanto previsto all'articolo 11, sono basati sui criteri seguenti:

1. La procedura di certificazione o di qualificazione equivalente deve essere effettuata secondo una procedura trasparente e chiaramente definita.

1-bis. I certificati rilasciati dagli organismi di certificazione sono redatti in modo da risultare chiaramente definiti e facilmente identificabili.

1-ter. La procedura di certificazione è strutturata in modo da assicurare l’acquisizione, da parte degli installatori, delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie, nonché da attestare il possesso delle competenze tecniche idonee alla realizzazione di impianti di elevata qualità.

1-quater. Gli installatori di sistemi che utilizzano biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici a bassa entalpia, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, incluso lo stoccaggio dell’energia, e i punti di ricarica devono essere certificati nell’ambito di un programma di formazione o da parte di un fornitore di formazione accreditati o di sistemi di qualificazione equivalenti.

1-quinquies. Il programma di formazione o il riconoscimento del fornitore di formazione rispetta le seguenti caratteristiche:

a) l’accreditamento del programma di formazione o del fornitore di formazione è rilasciato dall’autorità nazionale competente o dall’organismo amministrativo appositamente designato;

b) l’organismo di accreditamento assicura che l’offerta formativa, inclusi i programmi di aggiornamento, miglioramento delle competenze e riqualificazione, sia caratterizzata da inclusività, continuità e copertura su scala regionale o nazionale;

c) il fornitore di formazione è dotato di apparecchiature tecniche adeguate, comprensive di materiale di laboratorio o di attrezzature equivalenti, idonee a garantire un’efficace erogazione della formazione pratica;

d) il fornitore di formazione, oltre a erogare la formazione di base, offre percorsi modulari di aggiornamento e miglioramento delle competenze, finalizzati a consentire agli installatori e ai progettisti di ampliare, diversificare e integrare le proprie competenze in relazione alle diverse tecnologie e alle loro combinazioni.

Tali percorsi sono costantemente aggiornati per riflettere l’evoluzione delle tecnologie per l’energia rinnovabile nei settori dell’edilizia, dell’industria e dell’agricoltura. Il fornitore riconosce le competenze pertinenti già acquisite dai partecipanti, anche attraverso esperienze pregresse o percorsi formativi equivalenti;

e) i programmi e i moduli di formazione sono progettati per favorire l’apprendimento permanente nel settore degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e risultano compatibili con i percorsi di formazione professionale rivolti sia a persone in cerca di prima occupazione, sia a adulti interessati alla riqualificazione o all’inserimento in nuovi ambiti lavorativi;

f) i programmi di formazione sono strutturati in modo da favorire l’acquisizione di qualifiche trasversali, applicabili a una pluralità di tecnologie e soluzioni, evitando una specializzazione ristretta a marchi o tecnologie specifiche. Possono svolgere il ruolo di fornitori di formazione anche i produttori di apparecchiature o sistemi, nonché istituti o associazioni riconosciuti;

g) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.

2. La formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le capacita' richieste per installare apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilita', essere in grado di offrire un servizio di qualita' e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualita' ecologica.

[...] Segue in allegato

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