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Ordinanza CC n. 1087 del 19 Gennaio 2026 / Notifica Violazioni scarichi idrici

Ordinanza CC n. 1087 del 19 Gennaio 2026 / Notifica Violazioni scarichi idrici
 
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  Newsletter n. 1711 del 01 Febbraio 2026  
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Ordinanza Corte di Cassazione n. 1087 del 19 Gennaio 2026 ID 25442 | 01.02.2026 / in allegato Disciplina delle acque: impianti depurazione - notifica violazioni scarichi

Ordinanza CC n. 1087 del 19.01.2026 / Notifica violazioni scarichi idrici

ID 25442 | 01.02.2026 / in allegato

Disciplina delle acque: impianti depurazione - notifica violazioni scarichi

"La notifica al trasgressore sindaco del Comune equivale senz'altro alla notifica al rappresentante legale del comune, che si identifica nello stesso, per cui deve ritenersi che la notifica al sindaco, persona fisica, equivalga anche alla notifica al Comune, persona giuridica".
_________

1. La Regione Lazio emetteva nei confronti del Comune di Civitavecchia cinque ordinanze-ingiunzioni per violazione dell’art. 133, comma 1, primo periodo, d.lgs. 152/2006, in relazione al superamento dei limiti di legge negli scarichi delle acque reflue trattate nel depuratore comunale, con conseguente irrogazione della sanzione di € 15.000,00.  Veniva proposta opposizione dal Comune di Civitavecchia innanzi al Tribunale di Civitavecchia, che la rigettava.  

2. La pronuncia di prime cure era impugnata dall’opponente soccombente davanti alla Corte di Appello di Roma, che – con sentenza n. 3004/2022 – respingeva il gravame, sostenendo, per quanto ancora qui di interesse:

- sull’asserita inevitabilità del malfunzionamento dell'impianto di depurazione esclusivamente riconducibile alla condotta illecita di terzi: che l'affidamento della gestione dell'impianto a terzi, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, può sollevare il titolare dell'impianto da responsabilità esclusivamente nel caso in cui le funzioni di delega e gestione siano state regolarmente conferite secondo le previsioni di legge, senza che la base del provvedimento sanzionatorio sussista una specifica culpa in vigilando o in eligendo;

- sulla mancata notifica dei verbali al Comune di Civitavecchia: che la notifica al trasgressore sindaco del Comune di Civitavecchia equivale senz'altro alla notifica al rappresentante legale del comune, che si identifica nello stesso, per cui deve ritenersi che la notifica al sindaco, persona fisica, equivalga anche alla notifica al Comune, persona giuridica;

- sul rispetto dei termini di contestazione della violazione prescritti dall’art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981: che dopo l’accertamento materiale delle condotte, le stesse dovevano essere valutate per apprezzarne la consistenza ai fini della successiva formulazione della contestazione; 

3. Avverso la suddetta pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia, affidandolo a sette motivi.  

Ha resistito con controricorso la Regione Lazio. Il ricorrente ha depositato memoria e il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, instando per il rigetto del ricorso. 

[...]

8. In definitiva, alla stregua delle complessiva argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
...
________

Ricorrente

3° Motivo

"Il Comune di Civitavecchia lamenta la violazione dell’art. 14, legge n. 689/1981, norma che evidenzia l’autonomia dei titoli di responsabilità. In effetti, espone il ricorrente, mentre è stata notificata al Comune la determinazione dirigenziale contenente l’ordine di pagamento, la notificazione dei verbali di contestazione non è stata effettuata anche nei confronti dell’obbligato in solido, perché il Sindaco (trasgressore) e il Comune (coobbligato) sono da considerarsi due soggetti autonomi. Conclude, dunque, il ricorrente che – in assenza di doppia notifica (una al Sindaco ed una al Comune di Civitavecchia) - la notifica del verbale eseguita mediante consegna di un'unica copia al Sindaco trasgressore, legale rappresentante del coobbligato in solido, è idonea ad integrare la previsione dell’art. 14 legge n. 689/1981 solo a condizione che l'atto evidenzi chiaramente la duplice qualità di destinatario in proprio dell'atto (persona fisica individuata come trasgressore) e di legale rappresentante della persona giuridica (quale coobbligato in solido). Si precisa che non si tratta di un mero formalismo, ma che il suddetto adempimento costituisce espressione di una funzione di garanzia,  da cui deriva la necessità che il verbale notificato menzioni espressamente l’ente individuato quale coobbligato in solido".
...

Corte dichiara il motivo infondato. 

"La notifica al trasgressore sindaco del Comune equivale senz'altro alla notifica al rappresentante legale del comune, che si identifica nello stesso, per cui deve ritenersi che la notifica al sindaco, persona fisica, equivalga anche alla notifica al Comune, persona giuridica".
________
....

segue Ordinanza allegata 



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