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| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 1705 del 01 Febbraio 2026 | ||
| Salve Visitatore | ||
CP Sez. 4 del 28 Gennaio 2026 n. 3337 ID 25435 | 31.01.2026 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 28 Gennaio 2026 n. 3337 Ricorso per Cassazione La Corte ha spiegato che, in proposito, rilevavano non solo le inequivoche testimonianze su indicate, ma anche ulteriori risultanze probatorie e in particolare la mancata installazione degli interblocchi a forcella nelle porte posteriori del macchinario, il consumo della pellicola fonoassorbente constatato dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero e dallo stesso attribuito alla consolidata prassi elusiva e, non ultima la circostanza, che il rumore conseguente al mantenimento delle porte aperte durante le fasi della lavorazione, possibile proprio in ragione della elusione degli interblocchi, rendeva implausibile la tesi per cui gli altri addetti al reparto e alla sicurezza non ne fossero a conoscenza. Principio consolidato è quello per cui, a fronte della instaurazione, nell'esercizio dell'attività lavorativa, di una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente sussiste la responsabilità del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi (Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608; Sez. 4, n. 26294, Rv. 272960 - 01). 2.2.2. La Corte di appello, inoltre, ha anche valorizzato la omessa valutazione da parte del datore di lavoro del rischio connesso alla attività manutentiva, nel corso della quale si era verificato l'infortunio, rilevando come nel relativo documento fosse sì contemplato il rischio di schiacciamento provocato dalle parti meccaniche, ma tale rischio fosse fronteggiato solo con la previsione della presenza di un operatore ulteriore in grado di arrestare la macchina e non anche, come sarebbe stato necessario, con la previsione di agire solo a macchina "de-energizzata". La individuazione da parte della Corte di tale ulteriore profilo di colpa è, anch'essa, rispettosa del principio per cui la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Rv. 282241 - 01). E ciò perché l'obbligo per il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.81/2008, di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sul luogo di lavoro è funzionale alla indicazione delle misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. La Cassazione rigetta |
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