
Volontari Cooperative sociali, Protezione Civile e Croce Rossa limite applicazione obblighi TUSSL / Update Gennaio 2026
ID 24496 | Update Rev. 1.0 del 26 Gennaio 2026 / Note complete in allegato
L’articolo 18 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (GU n. 254 del 31.10.2025) / convertito Legge 29 dicembre 2025 n. 198 (GU n. 301 del 30.12.2025) introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, inserendo nel TUS l’articolo 3-bis “Organizzazioni di volontariato della protezione civile”. __________
Update Rev. 1.0 del 26 Gennaio 2026
Legge 29 dicembre 2025 n. 198 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (GU n. 301 del 30.12.2025). Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (GU n. 254 del 31.10.2025). __________
Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 3-bis.
Sono considerate “organizzazioni di protezione civile”:
- le organizzazioni di volontariato, - le reti associative, - gli altri enti del Terzo Settore che includono la protezione civile tra le attività di interesse generale, insieme alle altre forme di volontariato organizzato iscritte nell’elenco nazionale previsto dal Codice della Protezione Civile.
La disciplina si estende inoltre anche:
- al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, - alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana, - ai corpi dei vigili del fuoco volontari delle Regioni a statuto speciale
Il volontario di protezione civile è equiparato al lavoratore unicamente per gli aspetti collegati a formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e utilizzo dei DPI. Resta il dovere di prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti nelle sedi, nei luoghi di intervento, formazione ed esercitazione, in coerenza con la formazione ricevuta e con le procedure operative.
Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
Il legale rappresentante dell’organizzazione diventa responsabile del rispetto di tali obblighi, salvo nei casi in cui siano presenti veri e propri rapporti di lavoro, per i quali si applica la disciplina generale decreto legislativo n. 81 del 2008.
Gli obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile consistono nella formazione obbligatoria per ogni volontario, calibrata in base agli scenari di rischio e ai ruoli svolti, l’effettuazione del controllo sanitario di base, volto alla prevenzione e alla verifica dell’idoneità alle attività operative ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale adeguati, corredati da istruzioni ed addestramento pratico.
[...]
Schema 1 - Obblighi dell’organizzazione di volontariato della protezione civile


Schema 2 - Figura del volontario della protezione civile

[...]
Decreto legislativo n. 81 del 2008
Art. 3-bis - Organizzazioni di volontariato della protezione civile (1)
1. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile (2) che annoverano la protezione civile tra le attivita' di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' operative nonchè (3), all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi; c) «informazione»: complesso di attivita' dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attivita' operative; d) «addestramento»: complesso di attivita' dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonche' le misure e le procedure di intervento; e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attivita' di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione; b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 (4), salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario puo' essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate. (5)
4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorita' competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attivita' di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorita' competenti della protezione civile, che stabiliscono altresi' le modalita' di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
8. Lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalita' definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012 (Decreto 12 gennaio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonche' agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilita' e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilita', a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettivita' di cui all'articolo 299 del presente decreto.
11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.
12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo no puo' comportare l'omissione (6) o il ritardo delle attivita' e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
13. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata in materia di protezione civile, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata, possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza previsti dal presente articolo. (7)
Note (1) Articolo inserito dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti tutela salute e sicurezza (2) Parole "ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali" aggiunte dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 (3) Parola "nonchè" aggiunta dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 (4) Parole "3 e 4" modificate dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 (5) Comma modificato dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 (6) Parole "comportare l'omissione" modificate dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 (7) Comma modificato dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 _________
Limiti campo di applicazione TUSSL
Il Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 95 (GU n.149 del 30.06.2025) convertito in Legge 8 agosto 2025 n. 118 (GU n.184 del 09.08.2025), riporta all'Art. 6-quater (articolo introdotto in fase di conversione) "Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" che è relativo al "campo di applicazione" del D.lgs. 81/2008, relativamente alle:
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 - organizzazioni di volontariato della protezione civile, - volontari della Croce Rossa Italiana
in cui i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. _________
L'interpretazione mira a chiarire la posizione dei volontari e dei coordinatori in un contesto non professionale, esonerandoli da responsabilità che non gli competono (tutela del volontariato). _________
In sostanza tali organizzazioni non sono sottoposte agli obblighi dell'Art. 18 relative al Datore di lavoro e del Dirigente, in particolare:
- nominare il medico competente - designare gli addetti PI - fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI - individuare i preposti
Restano, tuttavia previsti gli altri obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra cui:
- Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili -- valutazione di tutti i rischi ed elaborazione documento Art. 28 -- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. - Art. 28 Oggetto valutazione dei rischi - Art. 29 Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi _________
Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 95 ... Art. 6-quater Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. _________
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ... Art. 3 - Campo di applicazione ... 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco (1) , le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità' di svolgimento delle rispettive attività', individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo. Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del (3) soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 3-bis. (2)
Note (1) Parole soppresse dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti tutela salute e sicurezza (2) Periodo aggiunto dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti tutela salute e sicurezza (3) Parola "del" aggiunta dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159
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