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Esposizioni attività Sporadiche E di Debole Intensità amianto "ESEDI" / Normativa | Individuazione | Elenco - Gennaio 2026

Esposizioni attività Sporadiche E di Debole Intensità amianto "ESEDI" / Normativa | Individuazione | Elenco - Gennaio 2026
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 1540 del 16 Gennaio 2026  
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Esposizioni attività Sporadiche E di Debole Intensità amianto "ESEDI" / Normativa | Individuazione | Elenco - Gennaio 2026

ID 4269 | Rev. 1.0 del 14.01.2026 / Documento allegato

Il Documento illustra le condizioni per definire le attività di esposizione all’amianto “ESEDI” (Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità), previste dal D.Lgs 81/2008 Art. 249 c. 2, per le quali sono esentati determinati obblighi del D.Lgs 81/2008 relativi all'amianto.

Valore limite per luoghi di lavoro

Con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (GU n. 6 del 09.01.2026), dal 24.01.2026, entrata in vigore del provvedimento il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,01 fibre per cm3 (10 F/L) misurata in rapporto a una TWA di 8 ore (1) (rispetto al valore limite precedente di 0,1 fibre per cm3 pari a 100 F/L).

Valore limite aminanto luoghi di lavoro

(1) Misurazione delle fibre di amianto tramite microscopia elettronica o metodo alternativo

Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.

Valore limite consigliato per la popolazione

Le linee guida dell’OMS per la qualità dell'aria in Europa (Publications, European Series, N.91 WHO 2000) evidenziano che un'esposizione continuativa per l'intera vita della popolazione generale a 1 F/L (0,001 F/cm3) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti.

Le nuove linee guida dell’OMS per la qualità dell'aria in Europa 2021 non hanno stabilito limiti specifici per l'amianto, ma hanno enfatizzato la necessità di ulteriori ricerche e buone pratiche per la sua gestione, come parte di una strategia più ampia per la qualità dell'aria.

Le linee guida dell’OMS (Publications, European Series, N.91 WHO 2000) sono prese in considerazione per definire le attività "ESEDI".
________

Circolare 25 gennaio 2011 - Superata / Attesa nuova Circolare

In riferimento a all’Art. 249 c.2, la Commissione Consultiva permanente si è espressa come previsto dall'Art. 249 c.4, con la Circolare 25 gennaio 2011, Prot. 15/SEGR/0001940, nella quale, in riferimento ai limiti di concentrazione definiti da Enti tra cui l'OMS (WHO 2000), sono individuati i limiti di concentrazione di una attività da individuare ESEDI e un elenco di possibili attività.

Una nuova Circolare, alla luce del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 dovrà rivedere i contenuti della presente, prevedendo, tra l'altro, che non si applica l’articolo 250 in determinate attività elencate all'Art. 249 c.2 lettere a), b), c) e d) (nel testo della Circolare 25 gennaio 2011 non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 vedi sotto).

Attività ESEDI - Obblighi Non previsti

Art. 250

Notifica

Art. 251

Misure di prevenzione e protezione (1)

Art. 259

Sorveglianza sanitaria (1)

Art. 260 c.1

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio (1)

(1) In rosso obblighi che alla luce del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 possono ora essere previsti, non si applica solo l'Art. 250 nelle attività elencate all'Art. 249 c.2 lettere a), b), c) e d).
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Art. 249. Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto. (2)

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applica l’articolo 250 (3) nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2. (1)
_________

Note
(1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 25 gennaio 2011, Prot. 15/SEGR/0001940 - Lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Comma aggiunto dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione Direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)
(3) Parole "non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1" sostituite da "non si applica l'articolo 250" dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 Attuazione Direttiva (UE) 2023/2668 (amianto lavoro)

Obbligo DVR di segnalazione lavoratori attività ESEDI (D.Lgs. 81/2008 Art. 249 c. 2)

Per le attività lavorative "ESEDI" è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni "ESEDI".

Individuazione attività ESEDI (Circolare 25 gennaio 2011, Prot. 15/SEGR/0001940)

Le attività "ESEDI", di cui all'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81 /2008 e s.m.i, sono individuate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L (dieci fibra per litro) calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.

Stime di rischio indicate dall'OMS di riferimento per ESEDI

Le linee guida dell'OMS (Publications, European Series, N.91 WHO 2000) per la qualità dell'aria in Europa evidenziano che un'esposizione continuativa per l'intera vita della popolazione generale a 1 F/L (una fibra per litro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti;

Elenco attività ESEDI (Circolare 25 gennaio 2011, Prot. 15/SEGR/0001940) / Superata - archivio

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:

1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
5) interventi conseguenti alla necessita di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente;
8) inserimento, all'interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione
di truciolo.

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto so no fermamente legate ad una matrice:

1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qual ora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:

1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m2) , con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell' area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all'evoluzione delle conoscenze.
...
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Collegati

Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213
Direttiva (UE) 2023/2668
Linee guida globali Oms sulla qualità dell’aria 2021
Linee guida globali OMS sulla qualità dell'aria | 2022
Air Quality Guidelines for Europe - WHO 2000
Circolare 25 gennaio 2011
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it



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