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| Appunti Sicurezza Lavoro | |||||||||||||||||
| Newsletter n. 1212 del 13 Dicembre 2025 | |||||||||||||||||
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Il rappresentante del DL lavori in ambiente confinati: ID 8533 | Update 10.12.2025 / In allegato Note e modulo Note e Modulo di incarico per il Rappresentante del Datore di Lavoro committente nei lavori in ambiente confinati. La figura, seppure il D.P.R. 177/2011 non parli dei suoi requisiti, (Art. 3 c. 2) salvo che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), secondo quanto riportato nelle note della Istanza INL relative alla documentazione da allegare all'Istanza di richiesta per la certificazione di contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati ai sensi artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 può essere nei casi A, B, C di seguito. Update Rev. 2.0 del 10.12.2025 Nota INL n.694 del 24.01.2024 D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento L'ambito di applicazione è quello dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" (art. 1, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177). Il Rappresentante del Datore di Lavoro committente nei lavori in ambiente confinati è una figura prevista dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, e deve essere individuata (e formalmente incaricata), avente specifici requisiti che "vigili in funzione di indirizzo e coordinamento" nelle attività svolte dai lavoratori in ambienti confinati: La figura, seppure il D.P.R. 177/2011 non parli dei suoi requisiti, (Art. 3 c. 2) salvo che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), secondo quanto riportato nelle note della Istanza INL relative alla documentazione da allegare all'Istanza di richiesta per la certificazione di contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati ai sensi artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, e salvo diversa interpretazione sintattica, può essere: A. un dipendente del datore di lavoro (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) I compiti del Rappresentante del Datore di Lavoro committente sono quelli di che vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. Modulo Incarico D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: Art. 3 Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati La precisazione sui requisiti è individuata anche nella Istanza INL (* ndr- se il periodo è riferibile al Rappresentante come da p 6) - attese precisazioni) Commissione per gli interpelli - Interpello n. 23/2014 Interpello: la formazione e le responsabilità negli spazi confinati 06/10/2014 Interpello n. 23/2014 FederUtility Interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 In riferimento invece al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta ‘una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81’ e che `coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli" - chiede “se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, ‘non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177”. In merito ai quesiti, la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni. Riguardo all'interpretazione del comma 2 (art. 3, D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177) è parere di questa Commissione che il “ruolo affidato dal legislatore al ‘rappresentante’ che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario”. E' premesso che tale soggetto “deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, specificatamente diretta ad eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco. Vigilanza / Sovrintendenza La giurisprudenza ha più volte affrontato, ad esempio in relazione all’attività del preposto, il “concetto di sovrintendere”, ad esempio intendendolo come un'attività che “comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva” (Corte di Appello di Milano, sentenza 23 ottobre 1998). Matrice Revisioni
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