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Delibera n. 6 del 26 novembre 2025 / Riforma materia del responsabile tecnico
ID 1215
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Delibera n. 6 del 26 novembre 2025 / Requisiti responsabile tecnico ID 25075 | 06.12.2025 / In allegato Delibera n. 6 del 26 novembre 2025 Entrata in vigore: 02 gennaio 2026 La delibera n. 6 del 2025 costituisce una riforma della materia del responsabile tecnico (RT) con importanti novità riguardo ai requisiti e alle verifiche di idoneità. Articolo 1 (Requisiti del responsabile tecnico) 1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A”. Articolo 2 (Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico) 1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell’allegato “C”. I quiz oggetto delle verifiche iniziali e di aggiornamento, approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali https://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati. Articolo 3 (Modalità di effettuazione delle verifiche) 1. Le sedi e le date delle verifiche per i responsabili tecnici di cui agli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono pubblicate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it Articolo 4 (Commissione di esame) 1. La commissione di esame è composta da almeno 3 componenti della Sezione regionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il Comitato nazionale può integrare la commissione con un proprio rappresentante, anche ai fini del raggiungimento del numero legale. Articolo 5 (Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi) 1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo oggetto della verifica. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi: Articolo 6 (Verifiche di idoneità in modalità digitale) 1. Le Sezioni possono svolgere le prove relative alle verifiche di idoneità anche in modalità digitale su apposito supporto informatico quali computer fisso, portatile o tablet, dotandosi di idonea strumentazione informatica che renderanno disponibile ai candidati durante la prova di verifica di idoneità. Articolo 7 (Candidati idonei) 1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi: a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a: Articolo 8 (Compiti del responsabile tecnico) 1. I compiti del responsabile tecnico sono quelli individuati nella deliberazione n.1 del 23 gennaio 2019 “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014”. Articolo 9 (Cessazione del responsabile tecnico) 1. Le modalità di cessazione del responsabile tecnico sono quelle riportate nella deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 “Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico”. Articolo 10 (Pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico) 1. Le modalità per la pubblicazione dei dati relativi al responsabile tecnico sono quelli individuati nella deliberazione n 6 del 13 luglio 2021 “Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell'Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici”. Articolo 11 (Norme transitorie e abrogazioni) 1. Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti deliberazioni in contrasto o incompatibili con la presente deliberazione. 3. Il modulo denominato “obbligatorio” nelle precedenti disposizioni deve intendersi come modulo “generale”. Articolo 12 (Entrata in vigore) 1. La presente deliberazione entra in vigore il 2 gennaio 2026. [...] Segue in allegato Fonte: ANGA Collegati |
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