Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24363 | 30.07.2025 / In allegato
D.g.r. 22 luglio 2025 – n. XII/4768
Definizione delle modalità e dei criteri di dettaglio relativi alle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge regionale 21/2024
(BUR Lombardia Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 25 luglio 2025)
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Allegato 1
Modalità e criteri di dettaglio per la composizione dell’elenco di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/2024 degli ispettori dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti.
Allegato 2
Modalità di selezione dall’elenco di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 21/2024 degli ispettori dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti.
Allegato 3
Modalità di designazione e conferimento dell’incarico nelle commissioni ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti costituite ai sensi articolo 4, comma 5, della legge regionale 21/2024.
Ai fini dell’inserimento e della permanenza nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/2024, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i soggetti devono possedere i requisiti previsti dall’allegato H, punto 7.1 e punto 7.2, al d.lgs. 105/2015;
- non potranno essere inseriti nell’elenco, o l‘iscrizione verrà revocata, nel caso di coloro che non siano in servizio presso uno degli enti di cui all’allegato H, punto 7.1.
È obbligo dei soggetti ammessi all’iscrizione nell’elenco comunicare qualsiasi variazione delle loro condizioni che possa comportare la impossibilità di mantenere l’inserimento nell’elenco (quale collocazione in quiescenza, trasferimento ad altro ente, etc.)
L’inserimento nell’elenco avviene a seguito di manifestazione di interesse corredata di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del possesso dei requisiti di cui all’allegato H, punto 7.1 e punto 7.2, al d.lgs. 105 2015 e delle condizioni di cui sopra. Le informazioni contenute nella manifestazione di interesse sono dichiarate e sottoscritte nelle forme del DPR 445/2000 con esplicita dichiarazione relativa alla consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.
È facoltà degli uffici richiedere integrazioni e chiarimenti rispetto alla dichiarazione presentata. La finestra temporale entro la quale può essere manifestato l’interesse all’inserimento nell’elenco è definita nel Comunicato regionale che invita a manifestare interesse e di norma non è inferiore a 60 giorni né superiore a 120 giorni. La modulistica da utilizzare per la manifestazione di interesse ed i riferimenti cui trasmettere il modulo compilato saranno oggetto di successivo atto del Dirigente competente.
L’elenco costituito a seguito della manifestazione di interesse ha validità di tre anni successivi all’anno nel quale è stata pubblicato il Comunicato regionale di invito a manifestare l’interesse.
La cancellazione dall’elenco potrà essere disposta d’ufficio da Regione in caso di revoca o in caso di espressa richiesta da parte del soggetto interessato.
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