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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
GU L 252, 29.9.2015
Il perossido di idrogeno è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana»
Tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi»
Tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria»
Tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale»
Tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile» e nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola»
Collegati

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari
(GU L 354/16 del 31.12.2008)
In allegato:
- Testo...

ISS 27.05.2020 - Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell’ambito della ...

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Helsinki, 16 luglio 2019
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