Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2019/1691

ID 9245 | | Visite: 5079 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/9245

Regolamento UE 2019 1691

Regolamento (UE) 2019/1691 

Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

GU L 259/9 del 10.10.2019

Entrata in vigore: 30.10.2019

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene un elenco di sostanze che sono esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del suddetto regolamento.
(2) Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato - che non è un rifiuto o non lo è più - dovrebbe figurare nell’elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento.
(3) Finora non è stata richiesta alcuna registrazione per il digestato. L’inserimento del digestato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe aver l’effetto di precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l’esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l’applicazione.
(4) L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

...

ALLEGATO

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12. Compost, biogas e digestato.»

________

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2019 1691.pdf)Regolamento (UE) 2019/1691
 
IT500 kB855

Tags: Chemicals Reach

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

ECHA Annual report 2024
Apr 19, 2025 517

ECHA Annual report 2024

ECHA Annual report 2024 ID 23848 | 19.04.2025 / Attached ECHA’s achievements in 2024 reflect a strong commitment to our strategic goals and priorities, as well as our vision of chemical safety through science, collaboration and knowledge. We continued to progress and implement our existing legal… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025 2027
Apr 17, 2025 611

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027 ID 23839 | 17.04.2025 / In allegato Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari come materia prima e negli alimenti comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura anni 2025-2027 Il… Leggi tutto
Apr 08, 2025 755

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23772 | 08.04.2025 Decreto 27 marzo 2025 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.7 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.82 del 08.04.2025) _________ Art. 1. 1. I testi… Leggi tutto
Apr 07, 2025 751

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto
Mar 20, 2025 847

Regolamento delegato (UE) 2020/1413

Regolamento delegato (UE) 2020/1413 ID 23662 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 che rettifica la versione in lingua svedese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,… Leggi tutto
IARC Monograph Volume 58
Mar 17, 2025 852

IARC Monographs Volume 58 / 1993

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 58 / IARC 1993 ID 23643 | 17.03.2025 / Attached Beryllium, Cadmium, Mercury, and Exposures in the Glass Manufacturing Industry Evaluates the carcinogenic risk to humans posed by exposure to selected metals and their compounds.… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 98830

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto