Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2018/619

ID 6020 | | Visite: 1856 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/6020

Decisione di esecuzione (UE) 2018/619

della Commissione del 20 aprile 2018 che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4).

(2) Il PHMB (1415; 4.7) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 «igiene umana», del tipo di prodotto 5 «acqua potabile» e del tipo di prodotto 6 «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio», quali descritti nell'allegato V del  regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 13 dicembre 2016.

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 4 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5) Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 5 e 6, contenenti PHMB (1415; 4.7), potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tali tipi di prodotto gli scenari esaminati nella valutazione del rischio ambientale e per la salute umana hanno individuato rischi inaccettabili.

(6) Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1415; 4.7) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.

...

GUUE L del 23.04.2018

Entrata in vigore: 13 Maggio 2018

Collegati:

 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2018 619.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2018/619
 
IT364 kB571

Tags: Chemicals BPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Regulatory strategy for flame retardants
Mar 15, 2023 74

Regulatory strategy for flame retardants

Regulatory strategy for flame retardants ID 19212 | ECHA 15.03.2023 Aromatic brominated flame retardants, such as polybrominated diphenyl ethers, are generally persistent in the environment. Many, like decabromodiphenylether, are also known or suspected of being toxic and accumulating in people and… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Mar 09, 2023 51

REACH Authorisation Decisions List | Last update 09.03.2023

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 09.03.2023 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation concerning all applications for… Leggi tutto
Guidance for monomers and polymers
Mar 08, 2023 82

Guidance for monomers and polymers

Guidance for monomers and polymers | ECHA Version 3.0 - February 2023 ID 19176 | 08.03.2023 / In allegato Linee guida ECHA Version 3.0 - February 2023 Polymers are the material of choice in a vast range of applications such as packaging, building and construction, transportation, electrical and… Leggi tutto
Regolamento UE 2023 465
Mar 06, 2023 219

Regolamento (UE) 2023/465

Regolamento (UE) 2023/465 / Tenori massimi di arsenico in alcuni alimenti ID 19148 | 06.03.2023 Regolamento (UE) 2023/465 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico in alcuni alimenti GU L 68/51 del 6.3.2023… Leggi tutto
Mar 02, 2023 139

Regolamento (UE) 2023/447

Regolamento (UE) 2023/447 ID 19100 | 02.03.2023 Regolamento (UE) 2023/447 della Commissione del 1o marzo 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 77543

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto