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della Commissione del 20 aprile 2018 che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6
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La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4).
(2) Il PHMB (1415; 4.7) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 «igiene umana», del tipo di prodotto 5 «acqua potabile» e del tipo di prodotto 6 «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio», quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 13 dicembre 2016.
(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 4 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(5) Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 5 e 6, contenenti PHMB (1415; 4.7), potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tali tipi di prodotto gli scenari esaminati nella valutazione del rischio ambientale e per la salute umana hanno individuato rischi inaccettabili.
(6) Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1415; 4.7) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.
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GUUE L del 23.04.2018
Entrata in vigore: 13 Maggio 2018
Collegati:
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.
(GU n.277 del ...

ID 22753 | 18.10.2024 / Attached
The 2024 edition of Climate Change and Nuclear Power delves into the dynamics of financing nuclear projects to unlock much ...

The basic principle in the Biocidal Products Regulation ((EU) No 528/2012 (BPR)) is that a biocidal product (BP) must be authorised before it can be made...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024