Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2024/235

ID 21156 | | Visite: 1083 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/21156

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/235 

ID 21156 | 16.01.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/235 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 2024/235 del 16.01.2024

Entrata in vigore: 05.02.2024

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] (n. CAS: 68424-85-1) per il tipo di prodotto 2.

(2) Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, quale descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che corrisponde al tipo di prodotto 2, disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali, descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Il 10 settembre 2012 l’autorità di valutazione competente dell’Italia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).

(4) Dall’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 risulta che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1° settembre 2013 devono essere valutate conformemente alla direttiva 98/8/CE.

(5) In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 2 dicembre 2021 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (4) tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. L’agenzia ha concluso nel suo parere che il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] può essere approvato come principio attivo, tuttavia tre membri del comitato sui biocidi hanno presentato pareri di minoranza in cui esprimono preoccupazioni per possibili rischi per il comparto del suolo.

(6) A tale riguardo la Commissione ha avviato un’ulteriore consultazione degli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi, nell’ambito del quale si è deciso che era necessaria un’ulteriore discussione a livello tecnico in merito al rischio per il comparto suolo. Successivamente è stata presentata all’Agenzia la richiesta di un parere a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 7 giugno 2023 il comitato sui biocidi ha adottato un parere riveduto dell’Agenzia, concludendo che il rischio per il comparto suolo è accettabile. In base a tale parere dell’Agenzia è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate prescrizioni relative al loro uso.

(7) Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, purché siano osservate determinate condizioni.

(8) Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione (UE) 2024_235.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2024/235
 
IT458 kB191

Tags: Chemicals Regolamento BPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Giu 09, 2025 111

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025 ID 24091 | Last update: 09.06.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 181

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto
Giu 06, 2025 337

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025 ID 24080 | 06.06.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la… Leggi tutto
Documento di orientamento CE condizioni d uso simili in tutta l Unione biocidi
Giu 04, 2025 344

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi ID 24073 | 04.06.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento sulla definizione di condizioni d'uso simili in tutta l'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1074
Giu 03, 2025 376

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 / Non approvazione ossido di etilene uso nei biocidi tipo di prodotto 2 ID 24066 | 03.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 della Commissione, del 2 giugno 2025, che non approva l’ossido di etilene come principio attivo esistente ai fini del suo uso… Leggi tutto
How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention
Mag 30, 2025 522

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention / ECHA June 2025 ID 24047 | 30.05.2025 / Attached The purpose of this manual is to assist in the preparation of DWD notification of intention dossiers using IUCLID. The manual provides you with detailed and practical instructions… Leggi tutto
Mag 26, 2025 754

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 ID 24020 | 26.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 101536

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto