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Regolamento delegato (UE) 2021/525 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
L’allegato III del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Fatta salva la data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 3, le domande di approvazione di un principio attivo e le domande di autorizzazione di un biocida presentate prima del 15 aprile 2022 sono valutate sulla base delle prescrizioni in materia di informazione applicabili il giorno di presentazione di tali domande.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 2022.
A titolo di deroga, i richiedenti possono scegliere di applicare i requisiti in materia di dati di cui agli allegati I e II del presente regolamento a decorrere dal 15 aprile 2021.
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