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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730

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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

GU L 252, 29.9.2015

Articolo 1

Il perossido di idrogeno è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana»
Tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi»
Tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria»
Tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale»
Tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile» e nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola»

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Tags: Chemicals Regolamento BPR

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