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Regolamento (CE) N. 1102/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico
GU L 304/75 del 14.11.2008
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Abrogato da:
Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008
GU L 137/21 del 24.05.2017
Il presente regolamento (che adotta da parte dell'UE la Convezione di Minamata sul mercurio) stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.
Disposizioni rilevanti, riguardanti:
- restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio
- restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio
- smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio
Il regolamento (CE) n. 1102/2008 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il nuovo Regolamento (UE) 2017/852 si applica a decorrere da: 1° Gennaio 2018
Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
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ID 20904 | 08.12.2023 / In allegato Documento tecnico DPC 2022
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