Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2024/2555

ID 22777 | | Visite: 298 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/22777

Regolamento delegato (UE) 2024/2555 / Regolamento POPs esabromociclododecano

ID 22777 | 22.10.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione del 21 marzo 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano

C/2024/1652

GU L 2024/2555 del 27.9.2024

Entrata in vigore: 17.10.2024

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

(2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4 dello stesso regolamento.

(3) L’esabromociclododecano (HBCDD) figura nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite pari a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente, come contaminante non intenzionale in tracce, in sostanze, miscele, articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma. Tale valore limite del contaminante non intenzionale in tracce è soggetto a revisione da parte della Commissione.

(4) L’Unione ha gradualmente pressoché eliminato la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso dell’HBCDD. A causa delle attività di riciclaggio passate e attuali, l’HBCDD è presente nella plastica riciclata e nei prodotti da essa derivati. Si teme che le nuove applicazioni di materiali polimerici riciclati che, nell’applicazione originaria, contenevano ritardanti di fiamma abbiano determinato la presenza indesiderata di ritardanti di fiamma bromurati vietati in prodotti quali giocattoli per bambini, articoli a contatto con i prodotti alimentari e imballaggi in polistirene.

(5) Considerando la presenza di HBCDD in vari flussi di rifiuti e la sua rilevanza per le attività di riciclaggio, dal momento che la sostanza è stata identificata come inquinante organico persistente, la concentrazione di questa sostanza tossica nei prodotti dovrebbe essere la più bassa possibile al fine di ridurre al minimo l’esposizione e quindi tutelare la salute umana e l’ambiente.

(6) Sebbene attualmente il riciclaggio di polistirene espanso sia limitato, nei prossimi decenni si prevede un aumento notevole dei volumi di riciclaggio di materiali isolanti di EPS a seguito di attività di demolizione.

(7) Sono in fase di sviluppo tecnologie innovative, fra cui processi di riciclaggio a base di solventi, per un riciclaggio sostenibile e rispettoso dell’ambiente. La tecnologia basata su solventi già in uso per il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione in granuli di polistirene, che possono essere utilizzati per articoli nuovi contenenti XPS o EPS, è relativamente recente ma non per questo meno promettente e la sua maggiore applicazione e diffusione genererà altri dati e informazioni, consentendo ulteriori miglioramenti del processo e offrendo una base di conoscenze più solida per il processo decisionale.

(8) Gli attuali limiti di quantificazione dei metodi analitici utilizzati per determinare le concentrazioni di HBCDD in sostanze, miscele o articoli non consentono una misurazione affidabile per un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce significativamente inferiore a quello attualmente vigente e ciò rende più difficile il compito delle autorità di contrasto.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2024 2555.pdf)Regolamento delegato (UE) 2024/2555
 
IT448 kB51

Tags: Chemicals Regolamento POPs

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Nov 25, 2024 171

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.11.2024 ID 23004 | Last update: 15.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Nov 18, 2024 285

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024 ID 22953 | 18.11.2024 Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Nov 13, 2024 172

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 13.11.2024 ID 21612 | Last update: 13.11.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Logo di produzione biologica UE
Nov 11, 2024 196

Regolamento delegato (UE) 2024/2867

Regolamento delegato (UE) 2024/2867 / Logo di produzione biologica UE ID 22907 | 11.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2867 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione del logo di… Leggi tutto
Nov 07, 2024 224

Direttiva 1999/2/CE

Direttiva 1999/2/CE ID 22885 | 07.11.2024 Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti GU L 66/16 del 13.3.1999… Leggi tutto
Ott 28, 2024 160

Decreto 4 agosto 2011 n. 158

Decreto 4 agosto 2011 n. 158 / Recepimenti Direttiva ID 22820 | 28.10.2024 Decreto 4 agosto 2011 n. 158 Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento… Leggi tutto
Direttiva 2009 32 CE   Solventi da estrazione uso alimentare
Ott 28, 2024 305

Direttiva 2009/32/CE

Direttiva 2009/32/CE / Solventi da estrazione uso alimentare ID 22819 | 28.10.2024 Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 87032

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto