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Regolamento (UE) 2021/821

ID 15376 | | Visite: 3766 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/15376

Regolamento UE 2021 821

Regolamento (UE) 2021/821

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso 

GU L 206/1 dell' 11.6.2021

...

Modifiche/abrogazioni

Regolamento delegato (UE) 2022/699
Regolamento delegato (UE) 2022/1 (Testo consolidato 07.01.2022)
- Regolamento delegato (UE) 2022/699 (Testo consolidato 05.05.2022)
Regolamento delegato (UE) 2023/66 (Testo consolidato 12.01.2023)
Regolamento delegato (UE) 2023/996 [...]

___________

Il Regolamento (UE) 2021/821 stabilisce norme a livello dell’Unione europea (Unione) per il controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

L’allegato I, sulla base di accordi internazionali sul controllo, stila un elenco dei prodotti a duplice uso che richiedono un’autorizzazione di esportazione. Tra questi sono presenti:

- materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;
- materiali speciali e relative apparecchiature;
- lavorazione dei materiali;
- materiali elettronici;
- calcolatori;
- telecomunicazioni e sicurezza delle informazioni;
- sensori e laser;
- materiale avionico e di navigazione;
- materiale navale;
- materiale aerospaziale e di propulsione.

Ulteriori prodotti a duplice uso, compresi i servizi di intermediazione correlati o l’assistenza tecnica, richiedono l’autorizzazione di esportazione, qualora siano destinati, in tutto o in parte:

- ad armi chimiche, biologiche o nucleari;
- all’uso militare in paesi subordinati a un embargo sulle armi;
- a componenti di prodotti militari già esportati da uno Stato membro dell’Unione senza l’autorizzazione richiesta.

L’autorizzazione è richiesta per l’esportazione:

- di prodotti di sorveglianza informatica di probabile impiego per la repressione interna o l’attuazione di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;
- del trasferimento di prodotti a duplice uso, tra cui la tecnologia Stealth e il controllo strategico, elencati nell’allegato IV, da uno Stato membro a un altro.

Gli Stati membri possono:

- vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali qualora la loro applicazione violerebbe il regolamento;
- vietare o imporre un’autorizzazione di esportazione per i prodotti non elencati nell’allegato I per motivi di sicurezza pubblica, compresi il terrorismo e le violazioni dei diritti umani;
- richiedere l’autorizzazione di esportazione in determinate circostanze per il trasferimento di prodotti a duplice uso dal proprio territorio a quello di un altro Stato membro.

Il regolamento prevede quattro tipi di autorizzazione validi nell’intero territorio doganale dell’Unione:

- autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione, che si applicano a determinate destinazioni in presenza di determinate condizioni. Al momento, ne sono in atto sei per Australia, Canada, Islanda, Giappone, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti;
- autorizzazioni generali di esportazione nazionali, rilasciate dagli Stati membri se coerenti con le esistenti autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione e se non riguardano l’esportazione di prodotti software e tecnologici di duplice uso a determinati paesi (allegato II G);
- singole e globali, rilasciate dalle autorità nazionali con una validità di un massimo di due anni a un esportatore per l’esportazione di uno o più prodotti a duplice uso a un utente finale in un paese terzo (per il primo caso) o per vari prodotti, paesi e utenti finali (per il secondo caso).

Gli esportatori che richiedono un’autorizzazione, devono:

- fornire alle autorità informazioni complete, in particolare riguardo
- all’utente finale;
- al paese di destinazione;
- all’uso finale del prodotto esportato;
- conservare registri dettagliati delle proprie esportazioni per cinque anni, compresi documenti commerciali, quali fatture e materiale di trasporto al fine di individuare:
- le descrizioni e le quantità dei prodotti di duplice uso;
- i nominativi e gli indirizzi dell’esportatore e del destinatario;
- l’uso finale e l’utente finale, qualora noti.

Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono conferite dalle autorità nazionali e sono valide nell’intero territorio doganale dell’Unione, e richiedono dettagli relativi a:

- ubicazione, descrizione e quantità dei prodotti a duplice uso;
- terze parti coinvolte;
- paese di destinazione;
- utente e ubicazione finali.

Gli Stati membri, quando decidono di conferire o rifiutare una richiesta di autorizzazione, debbono tenere conto di quanto segue:

- gli obblighi e gli impegni a livello unionale, nazionale e internazionale, particolarmente per quanto concerne i regimi di non proliferazione e i controlli delle esportazioni;
- qualsiasi sanzione dell’Unione, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o delle Nazioni Unite;
- decisioni in materia di politica estera e di sicurezza nazionale;
- uso finale previsto e rischio di diversione.

Gli Stati membri devono:

- comunicare alla Commissione europea
- le autorità nazionali incaricate di conferire le autorizzazioni di esportazione e di proibire il transito di prodotti a duplice uso di paesi terzi;
- le misure adottate per l’attuazione del regolamento;
- adottare qualsiasi misura, insieme alla Commissione, per stabilire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali per garantire l’efficienza, la conformità e l’applicazione dei controlli delle esportazioni;-
- fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la sua relazione annuale.

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