Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2021/806

ID 13593 | | Visite: 2730 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/13593

Regolamento delegato 2021 806

Regolamento delegato (UE) 2021/806

Regolamento delegato (UE) 2021/806 della Commissione del marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione come principio attivo nell’allegato I del regolamento

GU L 180/78 del 21.5.2021

Entrata in vigore: 22.05.2021

_______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione.

(2) Il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi» descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Il 18 settembre 2019 l’autorità di valutazione competente della Francia, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4) In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 giugno 2020 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5) Secondo tale parere i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione possono essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nel suo parere l’Agenzia ha inoltre concluso che tale principio attivo non desta preoccupazione e può pertanto essere incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6) Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è dunque opportuno includere il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione è stato valutato in base ad un fascicolo relativo al principio attivo conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno classificarlo nella categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, «Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento o ha accettato tale fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE».

(7) L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o luglio 2022, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione per il tipo di prodotto 19 è il 1° luglio 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

...

ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 6 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«204-696-9

Diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione  (*1)

 

N. CAS 124-38-9

(*1) Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione per il tipo di prodotto 19 è il 1° luglio 2022.».

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2021 806.pdf)Regolamento delegato (UE) 2021/806
 
IT525 kB338

Tags: Chemicals Regolamento BPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Giu 09, 2025 74

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 23.05.2025 ID 24091 | Last update: 09.06.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 157

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto
Giu 06, 2025 307

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025

Rettifica regolamento (UE) 2023/2055 - 06.06.2025 ID 24080 | 06.06.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la… Leggi tutto
Documento di orientamento CE condizioni d uso simili in tutta l Unione biocidi
Giu 04, 2025 322

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi

Documento di orientamento CE condizioni d'uso simili in tutta l’Unione biocidi ID 24073 | 04.06.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento sulla definizione di condizioni d'uso simili in tutta l'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1074
Giu 03, 2025 351

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 / Non approvazione ossido di etilene uso nei biocidi tipo di prodotto 2 ID 24066 | 03.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 della Commissione, del 2 giugno 2025, che non approva l’ossido di etilene come principio attivo esistente ai fini del suo uso… Leggi tutto
How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention
Mag 30, 2025 499

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention

How to prepare a Drinking Water Directive Notification of intention / ECHA June 2025 ID 24047 | 30.05.2025 / Attached The purpose of this manual is to assist in the preparation of DWD notification of intention dossiers using IUCLID. The manual provides you with detailed and practical instructions… Leggi tutto
Mag 26, 2025 722

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 ID 24020 | 26.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 101454

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto