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ID 7159 | Update 15.01.2020
UFI in etichetta
Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria
GU L 6/8 del 10.01.2020
Con il Regolamento (UE) 2017/542 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) è aggiunto l'Allegato VIII relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria come previsto dall’articolo 45 del CLP.
Il Regolamento introduce un nuovo elemento che dovrà apparire sulle etichette dei prodotti a partire dal 2020: un codice di 16 caratteri chiamato identificatore unico di formula (Unique Formula Identifier, UFI). Entro il 2025, l’UFI sarà obbligatorio sull’etichetta di tutti i prodotti classificati come pericolosi che presentano rischi per la salute o un pericolo per l’incolumità della persona. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono tali prodotti sul mercato dovranno fornire informazioni specifiche sui prodotti, compreso l’UFI, ai centri antiveleni. Gli strumenti e il supporto per generare l’UFI sono disponibili sul sito web dei centri antiveleni dell’ECHA.
L’identificatore unico di formula, noto con l’acronimo UFI, è un codice alfanumerico di 16 caratteri che sarà obbligatorio indicare sull’etichetta dei prodotti che contengono una miscela pericolosa. Oltre all’UFI, è necessario fornire ai centri antiveleni anche altre informazioni sulla miscela e sui prodotti associati, quali composizione, denominazione commerciale, colore, imballaggio, categoria dei prodotti e informazioni tossicologiche. L’UFI mira a stabilire un collegamento univoco tra le informazioni fornite con il prodotto immesso sul mercato. La condizione per l’assegnazione di un UFI è che tutti i prodotti etichettati e notificati con lo stesso debbano avere la stessa composizione di miscela.
Come si crea
Per creare l’UFI per una miscela, è necessario il numero di partita IVA dell’azienda (o il "company key", chiave aziendale, in casi specifici) e un numero di formulazione specifico per la miscela. Inserendo questi due numeri nello strumento online generatore di UFI dell’ECHA verrà fornito il codice UFI. Il numero di partita IVA è un elemento chiave per garantire che l’UFI sia unico, in modo che non si verifichino sovrapposizioni tra UFI generati da aziende diverse. Molto probabilmente l’azienda utilizza già dei codici di formulazione interni. Se sono solo numerici, composti da cifre comprese tra 0 e 268435255, possono essere utilizzati direttamente nel generatore di UFI. In altri casi, ad esempio quando sono alfanumerici o contengono altri [...]
Regole di apposizione
L’acronimo "UFI" (lo stesso in tutte le lingue e gli alfabeti dell’UE e da non tradurre) deve figurare in lettere maiuscole ed essere seguito da un codice alfanumerico di 16 caratteri. Il codice è diviso in quattro blocchi, ciascuno separato da un trattino. Sebbene non siano stati fissati requisiti specifici, ad esempio per il tipo o la dimensione dei caratteri, l’UFI deve essere chiaramente visibile e leggibile sull’etichetta del prodotto. A causa delle diverse dimensioni delle etichette e di altre indicazioni in materia di etichettatura che devono figurare nello stesso spazio, l’UFI deve essere posizionato in modo da essere facilmente localizzabile (ad esempio vicino al codice a barre o ai pittogrammi di pericolo). In sostanza, è necessario determinare come l’UFI debba essere stampato o affisso nel modo più efficace per facilitare la sua comunicazione ai centri antiveleni.
Tempistiche
L’azienda sarà tenuta a notificare l’UFI e altre informazioni sui prodotti nel nuovo formato armonizzato entro il 1° gennaio 2020 per le miscele destinate all’uso da parte dei consumatori. Le miscele per uso professionale dovranno essere notificate entro il 1° gennaio 2021 e quelle per uso industriale solo entro il 1° gennaio 2024. Le miscele già presenti sul mercato devono essere conformi entro la fine del periodo transitorio, il che significa che entro il 1° gennaio 2025, tutti i prodotti rilevanti sul mercato dovranno recare sull’etichetta l’indicazione "UFI".
Destinatari | Entro |
Consumatori | 1° gennaio 2020 |
Uso professionale | 1° gennaio 2021 |
Uso industriale | 1° gennaio 2024 |
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In allegato informazioni UFI ECHA
Allegato VIII
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5. Identificatore unico di formula (UFI)
5.1. Il notificante deve comporre un identificatore unico di formula, nel seguito “UFI”, con i mezzi elettronici messi a disposizione dall'Agenzia. L'UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L'assegnazione dell'UFI è gratuita. Viene creato un nuovo UFI quando una modifica della composizione della miscela o di un gruppo di miscele soddisfa almeno una delle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del quarto trattino del punto 4.1. della parte B. In deroga al secondo comma, non è richiesto un nuovo UFI per le miscele di una trasmissione di gruppo contenenti fragranze o profumi, a condizione che la modifica della composizione riguardi solo tali fragranze o profumi o l'aggiunta di nuove fragranze o nuovi profumi.
5.2. Il notificante deve stampare o apporre l'UFI sull'etichetta di una miscela pericolosa. L'UFI deve essere preceduto dall'acronimo “UFI” in lettere maiuscole e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.
5.3. In deroga al punto 5.2., nel caso di miscele pericolose per uso industriale e di miscele non imballate, l'UFI può in alternativa essere indicato nella scheda di dati di sicurezza.
6. Formati e sostegno tecnico per la trasmissione delle informazioni
6.1. L'Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.
6.2. L'Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni.
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