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Il Consulente prodotti fitosanitari

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ID 15832 Il consulente prodotti fitosanitari

Il Consulente prodotti fitosanitari

ID 15832 | 22.02.2022 / Documento di approfondimento in allegato

La figura del Consulente prodotti sanitari è stata istituita dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 attuazione della direttiva 2009/128/CE di cui all’Art. 8 ed è definito come “persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi” (Art. 3. comma g)).

Il Consulente prodotti sanitari: attività

Tutti coloro che intendono svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari di cui all’art. 18 del D.Lgs. 150/2012, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi devono essere in possesso di idoneo certificato di abilitazione alla consulenza.

Il certificato di abilitazione alla consulenza rappresenta un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure incentivate dalle Regioni (P.S.R.: misure agroambientali, agricoltura biologica).

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nonché del certificato di abilitazione alla vendita.

Il certificato di abilitazione alla consulenza dei prodotti fitosanitari può essere rilasciato solo a coloro che: 

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- siano in possesso di idoneo titolo di studio previsto all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 150/2012;
- abbiano frequentato uno specifico corso di formazione; 
- ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

Direttiva 2009/128/CE / Direttiva pesticidi 

Direttiva 2009 128 CE

Direttiva 2009/128/CEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309/74 del 24.11.2009)

Attuazione

Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (GU n.202 del 30.08.2012 - S.O. n. 177)

Definizione di pesticida:

a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

b) biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE abrogata da Regolamento (UE) n. 528/2012 immissione sul mercato dei biocidi. 

Figura 1 Definizione di pesticida

Fig. 1 - Definizione di pesticida

Premessa

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

Il Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recepisce la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Per l’attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN) per stabilire gli obbiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto 22 Gennaio 2014(In attesa del nuovo quinquennale),promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette e definisce anche i criteri per il rilascio dei Certificati di abilitazione alla consulenza.

Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 / Consulente prodotti fitosanitari

...

Art. 7. Formazione

1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell’allegato I.

La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l’acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell’Allegato I;
b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell’obbligo di frequenza;
c) le modalità di valutazione;
d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
e) i criteri per l’individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l’attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l’attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l’istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all’interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all’espletamento dell’esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite nel Piano.

Art. 8. Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all’attività di consulente

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. [...]

[...]

Decreto 22 Gennaio 2014 / Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’articolo 8, comma 3 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome. L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari, enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza.

Su richiesta, il certificato di abilitazione all’attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

Allo scopo di facilitarne l’individuazione, le Regioni e le Provincie autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini dell’identificazione. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. [...]

[...]

Consulente fitosanitario e agronomo

Sin dalla sua nascita è stata una figura discussa. L'Ordine degli Agronomi, il Collegio dei Periti Agrari e quello degli Agrotecnici hanno reagito attraverso delle azioni legali, facendo ricorso. Ritenevano, infatti, che l'iscrizione all'ordine o al collegio rappresentasse di per sé un requisito per avere automaticamente l'abilitazione da consulente. Il ricorso non è stato accolto e la norma non è stata modificata.

Il motivo per cui un professionista anche iscritto all'albo di riferimento non può esercitare in automatico la funzione del consulente è anche legato al percorso formativo. È, infatti, possibile diventare agronomi senza affrontare i temi specifici della difesa delle colture.

I corsi di laurea triennali e magistrali di agraria in Italia non riescono a formare in tutti gli aspetti necessari la figura del consulente fitosanitario: mancano corsi specifici per lo studio del diserbo (gestione delle infestanti), della meccanica agraria e della tossicologia. È per questo motivo che si è stabilita nel Pan la necessità di un corso specifico per il consulente.

L’abilitazione del consulente rimane una abilitazione aggiuntiva rispetto a quella professionale

L'abilitazione da consulente viene rilasciata attraverso un percorso formativo e un esame dall'ente preposto cioè la regione di riferimento o la provincia autonoma.

Obbligo del consulente fitosanitario

I singoli stati europei hanno recepito la direttiva 2009/128/CE in maniera diversa su alcuni aspetti.

Alcuni stati, una minoranza, hanno previsto l'obbligo per l'azienda agricola di avere un consulente per la difesa fitosanitaria sostenibile.

La maggior parte degli stati europei, tra cui l'Italia, non ha creato questo vincolo o meglio ha previsto che un'azienda non è obbligata ad avere il consulente se a livello territoriale le istituzioni pubbliche preposte predispongono dei bollettini tecnici periodici che danno indicazioni sulle tecniche di difesa che riguardano le principali colture sul loro territorio.

Ciò non toglie ovviamente che un’azienda agricola si possa avvalere del supporto di un consulente, supporto sempre più utile nel nuovo scenario europeo che prevede un uso sempre più oculato e limitato di prodotti fitosanitari.

[...] segue in allegato

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