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Progetto 12a raccomandazione ECHA | Alleg. XIV REACH

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Progetto 12a raccomandazione ECHA

Progetto 12a raccomandazione ECHA | Alleg. XIV REACH Sostanze soggette autorizzazione 

ID 21337 | 09.02.2024

L'ECHA si consulta sulla raccomandazione di cinque sostanze per l'autorizzazione REACH ed invita inoltre a commentare le implicazioni derivanti dall'aggiunta di un nuovo pericolo al dibutilftalato (DBP) che è già presente nell'elenco delle autorizzazioni. Le consultazioni sono aperte fino al 7 maggio 2024.

Helsinki, 7 febbraio 2024 - L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sta valutando la possibilità di raccomandare le seguenti sostanze per l'elenco delle autorizzazioni REACH:

- Melammina;
- bis(2-etilesil)tetrabromoftalato che copre uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni (TBPH);
- S-(triciclo[5.2.1.0 2,6]deca-3-en-8(o 9)-il) O-(isopropile o isobutile o 2-etilesil) O-(isopropile o isobutile o 2-etilesil) fosforoditioato;
- Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina; e
- Tetraossido di bario e diboro.

L'ECHA è alla ricerca di ulteriori informazioni sugli usi di queste sostanze nell'ambito dell'autorizzazione, sulle loro possibili esenzioni dall'obbligo di autorizzazione e sulla struttura e complessità delle catene di approvvigionamento. I dichiaranti REACH sono, pertanto, incoraggiati ad aggiornare le proprie informazioni sull'uso insieme all'invio dei propri commenti.

La Commissione europea chiede informazioni separate sui possibili impatti socioeconomici dell'aggiunta di queste sostanze all'elenco delle autorizzazioni. Le informazioni verranno trasmesse direttamente alla Commissione e non saranno prese in considerazione dall'ECHA.

Melamina

L’identificazione della melamina come sostanza estremamente preoccupante è attualmente contestata dinanzi alla Corte di giustizia. Le azioni in corso dinanzi alla Corte, tuttavia, non sono considerate motivi legittimi per rinviare o ritardare la raccomandazione dell'ECHA. La conclusione dei casi sarà valutata quando disponibile.

Bis(2-etilesil)tetrabromoftalato (TBPH)

La Commissione ha inoltre chiesto all'ECHA di svolgere un'indagine sui ritardanti di fiamma, che riguarderà, tra le altre sostanze, il bis(2-etilesil)tetrabromoftalato (TBPH). Questa relazione aiuterà la Commissione a decidere se richiedere all'ECHA di preparare un fascicolo di restrizione. Un invito a presentare prove per questa indagine è aperto fino al 5 aprile e l'ECHA invita le parti interessate a fornire informazioni su TBPH anche tramite questo invito a presentare prove.

Considerando che al momento non è stata ancora decisa se verrà avviato un processo di restrizione REACH su TBPH né quali potrebbero essere i potenziali usi nell'ambito di tale restrizione, TBPH rimarrà per il momento nella bozza di raccomandazione per la potenziale inclusione nell'elenco delle autorizzazioni REACH. La decisione se includerla nella raccomandazione finale sarà presa in seguito.

Sfondo

L'ECHA raccomanda regolarmente che le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate siano incluse nell'elenco delle autorizzazioni da parte della Commissione. Ha dato priorità a queste cinque sostanze dall'elenco delle sostanze candidate estremamente problematiche seguendo l'approccio concordato con gli Stati membri. Il progetto di raccomandazione si basa su una valutazione dei dati di registrazione e di altre informazioni disponibili e su una discussione iniziale con il comitato degli Stati membri.

Il comitato degli Stati membri preparerà un parere sulla bozza di raccomandazione dell'ECHA considerando il feedback raccolto in questa consultazione. A seguito del parere del comitato e delle informazioni ricevute durante la consultazione, l'ECHA invierà la sua raccomandazione finale alla Commissione europea nella primavera del 2025. Questa sarà la dodicesima raccomandazione dell'ECHA. La Commissione deciderà quali sostanze includere nell'elenco di autorizzazione e le condizioni specifiche per ciascuna sostanza.

Se una sostanza è inclusa nell'elenco delle autorizzazioni, non può essere immessa sul mercato o utilizzata dopo una determinata data a meno che non venga concessa un'autorizzazione per un uso specifico. Le aziende che utilizzano, producono o importano queste sostanze possono richiedere l'autorizzazione.

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Fonte: ECHA

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ECHA 07.02.2024
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Tags: Chemicals Reach

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