Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 20469 | 26.09.2023 / In allegato
La Commissione europea il 25 settembre 2023 ha presentato una modifica al Regolamento 1907/2006/CE (REACH) per includere le microplastiche tra le sostanze soggette a restrizioni.
Con queste nuove norme, che impediranno il rilascio nell'ambiente di circa mezzo milione di tonnellate di microplastiche, sarà vietata la vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti contenenti microplastiche aggiunte intenzionalmente e che liberano microplastiche quando utilizzati. Nei casi debitamente giustificati si applicheranno deroghe e periodi transitori per consentire agli interessati di adeguarsi alle nuove norme.
La restrizione adottata si basa su un'ampia definizione di microplastiche, in cui rientrano tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a cinque millimetri che siano organiche, insolubili e resistenti alla degradazione. L'obiettivo è ridurre le emissioni di microplastiche intenzionali dal maggior numero possibile di prodotti.
- il materiale granulare da intaso utilizzato per le superfici sportive artificiali, che costituisce la principale fonte di microplastiche utilizzate intenzionalmente nell'ambiente;
- i cosmetici, nel cui ambito le microplastiche sono utilizzate per molteplici scopi, quali l'esfoliazione (micrograni) o l'ottenimento di una specifica consistenza, fragranza o colore;
detergenti, ammorbidenti per tessuti, glitter, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, giocattoli, medicinali e dispositivi medici eccetera.
I prodotti utilizzati nei siti industriali o che non rilasciano microplastiche durante il loro impiego sono esentati dal divieto di vendita, ma i relativi fabbricanti dovranno fornire istruzioni su come utilizzarli e smaltirli per evitare emissioni di microplastiche.
Le prime misure, come il divieto di micrograni e glitter sciolti, inizieranno ad applicarsi tra 20 giorni, con l'entrata in vigore della restrizione. In altri casi il divieto di vendita sarà applicato dopo un periodo più lungo, per dare ai portatori di interessi il tempo di sviluppare e adottare alternative.
Fonte: CE
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