Slide background
Slide background




Direttiva acque potabili (DWD): Elenchi positivi di sostanze a contatto

ID 12761 | | Visite: 3564 | News ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/12761

Direttiva acque potabili

Direttiva acque potabili (DWD): Elenchi positivi di sostanze a contatto

La revisione direttiva sull'acqua potabile Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD) mira a proteggere i cittadini e l'ambiente dagli effetti nocivi dell'acqua potabile contaminata e a migliorare l'accesso all'acqua potabile. È entrata in vigore il 12 gennaio 2021 a seguito di una revisione della direttiva originale sull'acqua potabile del 1998 (Direttiva 98/83/CE).

La direttiva introduce requisiti minimi per i materiali che sono a contatto con l'acqua destinata al consumo umano in tutta l'UE. Questa armonizzazione contribuisce a raggiungere un livello uniforme di protezione della salute per tutti i cittadini dell'UE e migliora il funzionamento del mercato interno. 

L'articolo 11 della direttiva rivista stabilisce il quadro per i requisiti minimi di igiene per i materiali a contatto con l'acqua potabile. L'ECHA sosterrà la Commissione europea in questo lavoro preparando:

- Elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti autorizzati per l'uso nella produzione di materiali a contatto con l'acqua potabile.
- Metodologie di valutazione del rischio e requisiti in materia di informazione per la revisione di sostanze, composizioni e componenti di partenza che potrebbero essere aggiunti agli elenchi positivi.
- Procedure amministrative per l'aggiornamento delle liste positive.

Dopo la pubblicazione degli elenchi positivi, l'ECHA continuerà a mantenerli aggiornati, aggiungendo nuove voci e modificando o rimuovendo voci esistenti.

Direttiva (UE) 2020/2184

Articolo 11 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano

1. Ai fini dell’articolo 4, gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
b) non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) non favoriscano la crescita microbica;
d) non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.

2. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:

b) entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;
...

Collegati

Tags: Chemicals Inquinanti

Ultimi archiviati Chemicals

Ott 07, 2024 122

Regolamento (CE) n. 199/2006

Regolamento (CE) n. 199/2006 ID 22685 | 07.10.2024 Regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari per quanto riguarda le diossine e i PCB… Leggi tutto
Ott 04, 2024 136

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 ID 22667 | 04.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione del 29 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di… Leggi tutto
Ott 04, 2024 157

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 / Regolamento IMSOC ID 22666 | 04.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi… Leggi tutto
Ott 04, 2024 125

Regolamento (CE) n. 16/2011

Regolamento (CE) n. 16/2011 ID 22665 | 04.10.2024 Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 del 11.1.2011) Abrogato da: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 82420

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto