Slide background
Slide background




Incentivi energie rinnovabili non fotovoltaiche: Decreto 23 Giugno 2016

ID 2749 | | Visite: 23139 | Energie rinnovabiliPermalink: https://www.certifico.com/id/2749

Decreto 23 giugno 2016 / Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

In Gazzetta il Decreto 23 Giugno 2016.

Art. 1. Finalità
Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l’efficacia, l’effi cienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

Art. 3. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica.

2. Fermo restando il comma 5, l’accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all’art. 4, comma 3, il 1° dicembre 2017;
b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 27, comma 2.
3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), viene comunicata con delibera dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base degli elementi forniti dal GSE.
4. Il decreto ministeriale 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro
svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d’incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all’art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresì agli impianti di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto.
5. Il presente decreto continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi degli articoli 9, 12, 17.

Art. 4 c. 3
...
3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:

a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;

b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche:
i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all’art. 8 comma 4, lettere a) e b) , di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;

d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);

e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);

f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c);

g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW.
...

Segue in allegato

GU n.150 29.06.2016

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 23 giugno 2016.pdf)Decreto 23 giugno 2016
Incentivazione energia elettrica fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico
IT2185 kB1496

Tags: Ambiente Energy

Ultimi archiviati Chemicals

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 89

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 63

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 107

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto
Apr 10, 2024 88

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045 ID 21669 | 10.04.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1045 della Commissione, del 9 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di nichel nei… Leggi tutto
Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020 2022   Relazione 2021
Mar 27, 2024 190

PCNP pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021 ID 21585 | 27.03.2024 / In allegato Il Ministero della Salute, in qualità di punto di contatto nazionale per la Commissione europea per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) ha predisposto la… Leggi tutto
Mar 25, 2024 200

Direttiva 2001/58/CE

Direttiva 2001/58/CE ID 21574 | 25.03.2024 Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 104734

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 71458

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto