Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.733 *

/ Totale documenti scaricati: 24.139.682 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.733 *

/ Totale documenti scaricati: 24.139.682 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.733 *

/ Totale documenti scaricati: 24.139.682 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.733 *

/ Totale documenti scaricati: 24.139.682 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.733 *

/ Totale documenti scaricati: 24.139.682 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.733 *

/ Totale documenti scaricati: 24.139.682 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.733 *

/ Totale documenti scaricati: 24.139.682 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.733 *

/ Totale documenti scaricati: 24.139.682 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.733 *

/ Totale documenti scaricati: 24.139.682 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151

ID 12380 | | Visite: 6765 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/12380

Regolamento di esecuzione UE 2020 2151

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 |  Specifiche marcatura armonizzate prodotti plastica monouso

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente 

C/2020/9199

GU L 428/57 del 18.12.2020

Entrata in vigore: 7.01.2021

Applicazione: 03.07.2021

Modifiche/rettifiche:

Rettifica regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 | 05.03.2021

_____

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2019/904 stabilisce prescrizioni generali applicabili alla marcatura di determinati prodotti di plastica monouso che spesso sono smaltiti in modo inadeguato. Scopo della marcatura è informare i consumatori sulla presenza di plastica nei prodotti, sui metodi di smaltimento dei rifiuti da evitare per i prodotti in questione e sull’impatto ambientale derivante dalla dispersione dei rifiuti o da altri metodi inappropriati di smaltimento dei rifiuti dei prodotti.
(2) A norma della direttiva (UE) 2019/904, la Commissione è tenuta a stabilire specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D del suo allegato. Le specifiche armonizzate relative all’ubicazione, alle dimensioni e al progetto grafico della marcatura dovrebbero tenere conto dei diversi gruppi di prodotti contemplati. Per garantire che ciascun elemento della marcatura sia pienamente visibile, occorre specificare il formato, i colori, la risoluzione minima e le dimensioni dei caratteri da utilizzare.
(3) La Commissione ha esaminato le marcature esistenti individuate mediante un’indagine online presso i portatori di interessi e una panoramica del mercato, al fine di comprendere il meccanismo di valutazione e i requisiti delle marcature e il loro impatto.
(4) La Commissione ha consultato gruppi rappresentativi di consumatori e ha effettuato una prova sul campo per accertarsi che le marcature siano efficaci e facilmente comprensibili e non contengano informazioni fuorvianti.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1 Imballaggio

Ai fini del presente regolamento, per «imballaggio» si intende l’imballaggio per la vendita e l’imballaggio multiplo quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2 Specifiche di marcatura armonizzate

1. Le specifiche di marcatura armonizzate per gli assorbenti igienici, per i tamponi e per gli applicatori di tamponi figurano nell’allegato I.
2. Le specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate, ossia le salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico, figurano nell’allegato II.
3. Le specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco figurano nell’allegato III.
4. Le specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande figurano nell’allegato IV.

Articolo 3 Lingue

La dicitura della marcatura è riportata nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato.

Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2021.

...

ALLEGATO I Specifiche armonizzate di marcatura per gli assorbenti igienici, i tamponi e gli applicatori di tamponi [....]

ALLEGATO II Specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate [....]

ALLEGATO III Specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con prodotti del tabacco [....]

ALLEGATO IV Specifiche di marcatura armonizzate per tazze e bicchieri per bevande 

1. Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica recano la seguente dicitura stampata:

Etichetta 1

Nota:
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura.
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati in parte in plastica immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.
2. Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica recano la marcatura stampata o la marcatura incisa/in rilievo seguente:

Etichetta 2

Nota:
la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Il suo unico scopo è creare un contrasto con la pagina bianca.
In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

Etichetta 3

Nota:
la linea nera intorno alla la marcatura non ne fa parte. Il suo unico scopo è creare un contrasto con la pagina bianca.
3. La marcatura delle tazze e dei bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente punto.
a) Ubicazione della marcatura
i) Tazze e bicchieri tradizionali
La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie esterna delle tazze e dei bicchieri ma lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore nel momento dell’utilizzo. La marcatura non deve essere posta sotto la base della tazza o del bicchiere.
ii) Bicchieri tipo flûte da champagne
La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie esterna dei bicchieri, ivi compreso il lato superiore della base del piede. La marcatura è posta lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore nel momento dell’utilizzo. La marcatura non deve essere posta sotto la base del bicchiere.
Qualora non sia possibile apporla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni della tazza o del bicchiere, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente.
I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati.
b) Dimensioni della marcatura
La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2.
Per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).
Per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).
c) Progetto grafico della marcatura
Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca.
La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml.
Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie esterna della tazza/del bicchiere, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sulla tazza/sul bicchiere il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è apposta nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste.
Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:
- Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
- Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
- Rosso: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
- Blu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
4. La marcatura delle tazze e dei bicchieri fabbricati interamente in plastica deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente punto.
a) Ubicazione della marcatura
i) Tazze e bicchieri tradizionali
La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie esterna, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. La marcatura non deve essere posta sotto la base della tazza o del bicchiere. Se stampata, la marcatura è collocata lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore al momento dell’utilizzo. Nel caso di tazze e bicchieri con scanalature, la marcatura non deve essere impressa in rilievo/incisa sulle scanalature.
ii) Bicchieri tipo flûte da champagne
La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie esterna dei bicchieri, ivi compreso il lato superiore della base del piede, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. La marcatura non deve essere posta sotto la base dei bicchieri. Se stampata, la marcatura è collocata lontano dal bordo per evitare il contatto con la bocca del consumatore al momento dell’utilizzo. Nel caso di bicchieri con scanalature, la marcatura non deve essere impressa in rilievo/incisa sulle scanalature.
Qualora non sia possibile apporla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dei bicchieri, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente.
b) Dimensioni della marcatura
La marcatura è rettangolare e il rapporto tra altezza e lunghezza è di 1:2.
Per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).
Per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).
c) Progetto grafico della marcatura
i) Marcatura stampata
Il progetto grafico della marcatura è riprodotto con inchiostro nero senza aggiungere effetti né ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura dovrebbe garantire un livello di contrasto sufficientemente elevato rispetto allo sfondo in modo da risultare altamente leggibile. A tal fine, il contorno della marcatura deve essere stampato in uno dei colori seguenti.
- Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
- Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
- Rosso: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
- Blu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0
ii) Incisa/in rilievo
Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti né ritoccare o ampliare lo sfondo. Il contorno bianco riportato nella marcatura di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato rappresenta le linee da incidere o porre in rilievo sulle tazze e i bicchieri.
La dicitura «FATTO IN PLASTICA» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml.
Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie esterna della tazza/del bicchiere, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sulla tazza/sul bicchiere il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è di almeno 5 pt per le tazze e i bicchieri con un volume inferiore a 500 ml e di 6 pt per le tazze e i bicchieri con un volume pari o superiore a 500 ml.
Se la marcatura è stampata, vengono utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:
- Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
- Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

_________

Allegato parte D della direttiva (UE) 2019/904 

PARTE D
Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 sui requisiti di marcatura
1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
4) tazze per bevande

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2020 2151.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151
 
IT1049 kB1058

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

Apr 19, 2024 60

DPR 21 dicembre 1999 n. 551

DPR 21 dicembre 1999 n. 551 ID 21723 | 19.04.2024 DPR 21 dicembre 1999 n. 551 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 48

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Apr 19, 2024 55

Regolamento delegato (UE) 2024/1159

Regolamento delegato (UE) 2024/1159 ID 21721 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1159 della Commissione, del 7 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo norme sulle misure adeguate per garantire l’impiego sicuro ed efficace dei… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 89

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1103
Apr 19, 2024 59

Regolamento (UE) 2024/1103

Regolamento (UE) 2024/1103 ID 21719 | 19.04.2024 Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il… Leggi tutto
Decreto 17 gennaio 2024 n  52
Apr 18, 2024 169

Decreto 17 gennaio 2024 n. 52

Decreto 17 gennaio 2024 n. 52 / Regolamento Qualifica restauratore ID 21717 | 18.04.2024 Decreto 17 gennaio 2024 n. 52 Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica… Leggi tutto
Decreto Registro pneumatici
Apr 18, 2024 123

Decreto Registro pneumatici

Decreto Registro pneumatici ID 21715 | 18.04.2024 Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Il decreto prevede l’iscrizione dei… Leggi tutto
UNI iSO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
Apr 18, 2024 105

UNI ISO 37001:2016

UNI ISO 37001:2016 / Sistemi di gestione anticorruzione ID 21714 | 18.04.2024 / In allegato Preview UNI ISO 37001:2016Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto,… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 97

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe
Apr 16, 2024 86

Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe

Linee Guida per il collaudo delle grandi dighe ID 21694 | 16.04.2024 / In allegato Pubblicato il Decreto del Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, 17 gennaio 2024, n. 2- “Adozione delle Linee Guida per il collaudo delle “grandi dighe” ex articolo 14 del D.P.R.… Leggi tutto