Circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020

Circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020
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ID 23191 | 25.12.2024 / Pronuncia in allegato
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza- INAIL - Infortuni - Persona civilmente responsabile del reato- Azione di regresso - Recupero somme erogate - Estensibilita' alla parte di risarcimento del danno biologico subito dall'infortunato - Limitazioni della prestazione agli aventi diritto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 356/1991) - Indefettibilita' della tutela risarcitoria del diritto alla salute - Illegittimita' costituzionale (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, sesto e settimo comma; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11, primo e secondo comma) (Cost., artt. 2, 3, 32, primo comma e 38, secondo comma).
[...]
La Corte Costituzionale ha:
- Dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.;
- Dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Il lavoratore infortunato ha diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui è derivato l’infortunio, “al risarcimento del danno biologico anche se il danno risarcibile complessivamente considerato (cioè comprensivo del danno patrimoniale), non supera l’ammontare delle indennità corrisposte dall’INAIL”
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segue in allegato
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