Decreto 9 giugno 2020

Decreto 9 giugno 2020
Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.156 del 22-06-2020)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DE...
ID 24737 | 15.10.2025 / In allegato
Con Sentenza n.12566/2018 delle Sezioni Unite la Cassazione è intervenuta a sostegno della circostanza già nota per chiarire che l’indennizzo INAIL debba essere decurtato dal risarcimento del danno integrale subito.
Il lavoratore che subisce un incidente stradale in itinere per responsabilità di terzi, avrà infatti diritto al risarcimento del danno integrale, integrando il cosiddetto danno differenziale. La quantificazione del danno viene effettuata secondo i criteri civilistici applicati in materia di risarcimento, riportati nelle tabelle dei Tribunali e nelle norme e non ai meno favorevoli criteri INAIL.
Il danneggiato otterrà l’integrale risarcimento del danno dalla compagnia assicuratrice tenuta al pagamento nell’incidente stradale, qualora l’INAIL rigetti il caso (motivi ostativi possono essere l’uso di mezzi privati qualora presenti mezzi pubblici, deviazioni dal normale percorso casa lavoro ecc).
Questo per evitare: “di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito".
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024