Numero di addetti Primo soccorso in azienda

Numero di addetti Primo soccorso in azienda / da Ordinanza 3/1993 tutela lavoro CH
ID 24483 | 25.08.2025 / / Scheda e Indicazioni SECO Ordinanza 3/1993 CH Art. 36 allegata
Il D.Lgs. 81/2008 all'Art. 45 ...
ID 26294 | 22 Maggio 2026 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 4 del 18 dicembre 2024 n. 46567
Operaio travolto da una scaffalatura in metallo. Obblighi di protezione in caso di distacco
In caso di distacco del lavoratore, il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione al distaccatario, previsto dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. 81/2008, riguarda la fase esecutiva della prestazione presso l’impresa distaccataria; prima che il distacco si realizzi, il datore di lavoro distaccante conserva la piena titolarità degli obblighi prevenzionistici e deve dare corso al distacco solo dopo avere accertato che presso l’impresa distaccataria sussistano condizioni idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ne consegue che il distaccante può rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore distaccato quando abbia omesso tale verifica preventiva, nonché gli obblighi di informazione e formazione sui rischi tipici della mansione.
La sentenza n. 46567/2024 conferma che, nel distacco, il distaccatario assume gli obblighi prevenzionistici relativi alla fase esecutiva della prestazione, ma il distaccante conserva una posizione di garanzia “a monte”. Tale posizione impone al datore distaccante di verificare preventivamente l’idoneità dell’ambiente di lavoro presso il distaccatario e di assicurare al lavoratore la formazione e l’informazione sui rischi tipici delle mansioni da svolgere. Pertanto, il distacco non produce una liberazione integrale del datore originario dagli obblighi di sicurezza.
[...] In allegato Testo sentenza
Cassazione

ID 24483 | 25.08.2025 / / Scheda e Indicazioni SECO Ordinanza 3/1993 CH Art. 36 allegata
Il D.Lgs. 81/2008 all'Art. 45 ...

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ID 14360 | 22.08.2021
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