Circolare VVF n. 4293 del 15 Novembre 2021

Circolare VVF n. 4293 del 15 Novembre 2021 / PEE Impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
ID 15002 | 21.11.2021 / In allegato Circolare
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubbli...
1. La Corte di appello di Bologna con la impugnata sentenza ha integralmente confermato la sentenza 16/7/2014 con la quale il Tribunale di quella città aveva ritenuto A.F. responsabile del reato di lesioni gravi (schiacciamento della mano destra con prognosi superiore a 40 giorni) commesso in danno del lavoratore DL.V., con violazione degli artt. 37 e 71 d. Lgs. n. 81/2008, in Calderara di Reno in data 23 settembre 2008; e lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 1 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in giudizio separato, con assegnazione di una provvisionale quantificata in complessivi euro 50.000.
Era accaduto che, nelle coordinate spazio temporali indicate in imputazione, il DL.V. - lavoratore interinale della P. Spa, della quale A.F. era Consigliere delegato con poteri di amministrazione - mentre lavorava ad una macchina di raffreddamento di pezzi di lavorazione, era rimasto con la mano incastrata tra lo stampo superiore e quello inferiore riportando le lesioni sopra richiamate.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta non operatività della delega di funzioni conferita al F. prima del verificarsi dell'Infortunio in contestazione.
In sintesi, secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa nei vizi denunciati laddove: a) aveva valutato troppo breve il lasso di tempo di operatività della delega, ma non aveva considerato la maturata esperienza aziendale del Delegato e la competenza del F. in materia antinfortunistica, competenza acquisita nella precedentemente ricoperta funzione aziendale; in definitiva, resterebbe non spiegato perché sarebbero stati pochi 2 mesi, per un soggetto esperto e conoscitore della specifica realtà aziendale; b) aveva ritenuto carente la reale autonomia di spesa del F., sol perché l'interessato aveva, fino ad allora, effettuato solo spese di non particolare importo.

ID 15002 | 21.11.2021 / In allegato Circolare
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubbli...

ID 21055 | 27.12.2023 / Nota completa in allegato
La Legge 15 dicembre 2023 n. 191 di conversione del Decreto-Legge 18 ottobre 2023...

Il presente lavoro sugli impianti elettrici nei locali medici, ha lo scopo di presentarne le disposizioni legislative e normative, le indicazioni per l...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024