Decreto 15 settembre 2022

Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 / Proroga qualifica tecnici manutentori PI al 25.09.2023 e modifiche Decreto 1 Sett. 2021
ID 17684 | 24.09.2022
Decreto Ministero dell'Interno del 1...
Con sentenza del 10\2\2016 la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna di primo grado emessa a carico di DM.I. per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. per lesioni colpose in danno di R.R. (acc. in Staranzano il 22\2\2010).
All'imputato, in qualità di datore di lavoro e presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. SAGER, azienda dedita al compostaggio di rifiuti, era stato addebitato di avere fatto lavorare il R.R. presso un nastro trasportatore dell'impianto, privo di idonea protezione ed in assenza di precauzioni relativamente al rischio di caduta su pavimento sdrucciolevole; di tal che il R.R., mentre era intento con una scopa alla pulizia di residui di macinazione, scivolando sul pavimento reso sdrucciolevole dalla pioggia, cadeva sul nastro in movimento che agganciava il suo avambraccio destro procurando lesioni guarite in un anno, con probabile Indebolimento permanente dell'arto.
Con il rigetto dell'appello dell'imputato, veniva anche confermata la sanzione amministrativa in danno della società ai sensi dell'art. 25 septies del d.lgs. 231 del 2001.
Osservava la Corte di merito che, indipendentemente dalla individuazione della specifica causa della caduta della vittima, era indubbio che il nastro trasportatore fosse privo di paratie di sicurezza al momento dell'incidente; paratie solo successivamente apposte. Tale violazione delle norme di sicurezza era in evidente legame causale con l'infortunio patito dal R.R.. Peraltro, ad escludere la responsabilità dell'imputato, non valeva richiamare le disposizioni che imponevano il fermo del macchinario durante la manutenzione e pulizia dell'impianto, ciò in quanto l'incidente non era avvenuto in tali circostanze, bensì mentre il lavoratore si trovava a ramazzare il pavimento.
Quanto alla responsabilità dell'azienda, essa sussisteva in quanto la condotta omissiva, che aveva determinato l'incidente, non era frutto di una condotta posta in essere nell'esclusivo interesse dell'imputato o di terzi.

ID 17684 | 24.09.2022
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