Decreto 21 febbraio 2017

Decreto 21 febbraio 2017
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
Il presente Decreto aggiunge al Decreto 3 Agosto 2015 (Codice Unico di Prevenzione Incendi)
Corretta è l’argomentazione secondo cui "il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con l’infortunio di un dipendente.
Il piano di valutazione dei rischi, infatti, deve essere eseguito da un tecnico specializzato con appositi sopralluoghi, e non facendo rilevare eventuali pericoli ad un dipendente inviato sul posto senza alcun avvertimento e senza alcuna preparazione, come avvenuto in questo caso. Ignorando le condizioni di agibilità del manufatto - come condivisibilmente rilevano i giudici del gravame del merito - il datore di lavoro avrebbe dovuto verificarle di persona o tramite un tecnico appositamente nominato, prima di consentirne l’accesso ai dipendenti. Ovvero avrebbe dovuto impedire del tutto tale accesso, con apposita cartellonistica e chiusura di tutti i punti di ingresso; quindi, valutato il rischio connesso all’utilizzo di quel manufatto, avrebbe dovuto adottare i presidi di sicurezza più opportuni per evitare ai dipendenti inviati ad effettuare controlli o pulizie il rischio di scivolamento o altri rischi."

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
Il presente Decreto aggiunge al Decreto 3 Agosto 2015 (Codice Unico di Prevenzione Incendi)

ID 16222 | 02.11.2022 / In allegato Documento aggiornato ottobre 2022
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Approvate con Determina del Presidente n. 292 del 2 ottobre 2019 “Linee d’indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici”.
Le presenti Linee di indirizzo sono st...
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