Esperto Qualificato
Radioprotezione: Esperto qualificato
Documento completo allegato Rev. 0.0 del 21.06.2018
Gli esperti qualificati sono tecnici ai quali i datori di lavoro affidano l'incarico di svolgere la sor...
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di G.F. avverso la sentenza emessa in data 19.5.2014 dalla Corte di appello di Firenze che confermava quella in data 12.3.2013 del Tribunale di Prato con cui il predetto era stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 590, commi 1, 2, 3 c.p. in relazione all'art. 583 c.p. per aver cagionato con colpa generica e violazione delle norme poste a tutela degli infortuni sul lavoro, lesioni personali consistite nello schiacciamento del 3° e 4° dito della mano destra a C.A.M. (fatto del 19.2.2007).
In particolare, al G.F., quale consigliere delegato della ditta "Cotonificio L. s.r.l.", datore di lavoro di C.A.M., era contestato di aver, per colpa consistita nel non aver provvisto l'apparecchio di protezione amovibile degli organi lavoratori della macchina Carda tipo Marzoli di un dispositivo di blocco collegato con gli organi della messa in moto e di movimento della macchina tale da impedire di rimuovere il pannello di plexiglass quando la macchina è in moto (art. 72 d.P.R. n. 547/1955), cagionato al dipendente C.A.M. -il quale, mentre stava effettuando la pulizia della macchina Carda, mettendola in moto e aprendo lo sportello di plexiglass e soffiando con la canna dell'aria compressa, un pò di peluria gli arrivava negli occhi e, nel tentativo di pulirseli con la mano destra, veniva a contatto con la "botte" le cui punte dentate trascinavano la mano sotto la protezione- lesioni personali consistite in un "trauma da schiacciamento del 2°, 3° e 4° dito mano destra", da cui derivava una malattia di durata di oltre 40 giorni.
2. Deduce il vizio motivazionale:
2.1. laddove non era stata considerata la deposizione del teste F., dipendente della ASL 22 di Prato, giunto per il sopralluogo, che contraddiceva la versione dei fatti della persona offesa su cui si era basato il verdetto di responsabilità della Corte territoriale;
2.2. laddove era stata ritenuta acclarata l'amovibilità della protezione solo perché per presunta prassi, il dipendente avrebbe smontato i pezzi della macchina in occasione delle operazioni di pulizia, senza accertare se tale comportamento fosse consono alle disposizioni impartite dal titolare, sig. G.F.;
2.3. laddove non era stata riconosciuta l'esistenza di una valida delega in capo al sig. V., trascurando quanto aveva riferito sul punto l'imputato.

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ID 23824 | 16.04.2025 / In allegato
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