Decreto 10 marzo 2022

Decreto 10 marzo 2022 / Medicinali, attrezzature e antidoti a bordo navi / Entro il 09.06.2022
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati...
1. La Corte di Appello di Catania con sentenza in data 1.10.2015, sull'appello dell'imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva riconosciuto C.C. colpevole del reato di cui all'art.589 cod.pen., nonché di tre distinte contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conseguenza della caduta da una scala a pioli del dipendente L.O. intento ad eseguire lavori di manutenzione in quota del macchinario "filo diamantato" e in conseguenza la aveva condannata alla pena di anni due di reclusione in relazione al delitto e a € 5000 di ammenda in relazione alle tre contravvenzioni. Condannava altresì la imputata al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite cui riconosceva somme a titolo provvisionale in ragione del grado di parentela nei confronti del de cuius.
2. A fondamento della propria decisione la corte territoriale rilevava che L.O., sebbene inserito nella ditta O. e C. s.r.l. di cui la imputata risultava legale rappresentante in qualità di autista, sulla base del materiale istruttorio acquisito al giudizio, risultava essere comandato a svolgere anche attività ausiliarie in altri settori, quale quelli della manutenzione delle macchine, come nella specifica ipotesi in cui il L.O. si era issato su una scala a pioli per operare all'altezza richiesta dello specifico macchinario alla cui manutenzione era intento. La circostanza che la manutenzione straordinaria della suddetta macchina fosse curata da una ditta esterna, come desumibile dai documenti fiscali prodotti dalla difesa dell'imputata, non era incompatibile con l'incarico assunto dal dipendente, la cui azione non era stata improvvisa ed arbitraria, essendo altresì emerso che i dipendenti non erano soliti assumere iniziative personali di esecuzione di incombenti non comandati.
3. Da tali circostanze derivava la responsabilità del titolare della ditta e datore di lavoro del L.O. sia in relazione alla omessa predisposizione degli accorgimenti tecnici di cui alle fattispecie contravvenzionali ascritte e in particolare di non avere predisposto un sistema di accesso in quota per la manutenzione del macchinario, nonché per non avere provveduto acchè la scala a pioli fosse saldamente ancorata e comunque fosse di altezza superiore al livello di accesso al macchinario, sia in relazione alla omessa formazione del dipendente sui rischi connessi alla effettuazione di lavori di meccanica e di manutenzione dei macchinari presenti in azienda.
4. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo vizio di mancanza di motivazione e di violazione nella valutazione della prova, atteso che era emerso in dibattimento che giammai il L.O. aveva svolto interventi di manutenzione straordinaria ma semmai piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Assumeva pertanto che la manutenzione del "filo diamantato" presentava caratteri di straordinarietà e di particolare delicatezza che giustificavano l'intervento di ditta specializzata, mentre vi erano elementi oggettivi per ritenere che il L.O. avesse assunto il compito di ingrassare la macchina, compito che mai avrebbe potuto impartire il datore di lavoro in quanto la macchina non aveva punti di lubrificazione. Ne derivava che il comportamento del dipendente era stato arbitrario e imprevedibile.
Con memoria depositata in data 4 Luglio 2016 si costituiva in giudizio la parte civile Inail che chiedeva il rigetto del ricorso.
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