Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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L'art. 70 dlgs. 81/2008 prevede: "1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui ai comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V". E il contestato punto 6.1 dell'allegato V di tale norma, che disciplina i rischi dovuti agli elementi mobili, prevede che: "Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta;
- non devono provocare rischi supplementari;
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro;
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
Tutta la difesa si è incentrata sull'imprudenza commessa dalla persona offesa per essersi avvicinata alla macchina, mentre era in funzione, con in mano uno straccio. E sulla circostanza che nelle istruzioni di lavoro non era contemplato l'utilizzo di stracci.
Tuttavia, inconfutabile è apparso, sin dal processo di primo grado, che fino al verificarsi dell'infortunio l'impianto non risultava in alcun modo intercluso, nel senso che lo stesso, con l'organo lavoratore in movimento, poteva essere avvicinato dai lavoratori senza che il suo funzionamento subisse alcun tipo di interruzione.
Corretta, appare, dunque, la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'infortunio appare riconducibile all'omessa adozione da parte del datore di lavoro della cautela che lo avrebbe evitato, in particolare se si fossero previsti ripari fissi o mobili tali da impedire al lavoratore di avvicinarsi con le mani alla zona pericolosa prima che questa fosse stata ferma.
Del resto, la circostanza che lo stesso datore di lavoro aveva espressamente previsto un divieto di accesso alla macchina mentre era in movimento esclude che tale rischio possa essere considerato imprevedibile ed, inoltre, risulta accertato, nel corso del processo che i lavoratori erano soliti utilizzare stracci nelle operazioni di pulizia quando la macchina girava lentamente (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
Infine, non va dimenticato, che il lavoratore vittima dell'incidente era un lavoratore interinale e, pertanto, sebbene istruito sui compiti da svolgere e sulle regole di sicurezza era, per forza di cose, certamente meno esperto e, pertanto, maggiormente prevedibile può essere considerato un suo errore nello svolgimento delle proprie mansioni.
Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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