Relazione annuale INAIL 2023

Relazione annuale INAIL 2023
ID 22722 | 14.10.2024 / In allegato
Nella Relazione del presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, i principali risultati raggiunti negli ambiti della ricerca, della preven...
1. Con sentenza dell'11 maggio 2015 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bassano del Grappa del 13 giugno 2013 nei confronti di F.P., imputato del reato di lesioni colpose gravi con violazione di disciplina anti-infortunistica, contestato come commesso il 27 giugno 2008, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena detentiva che era stata applicata in primo grado ed ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Dalla lettura delle sentenze di merito, costituenti doppia valutazione conforme sull'an della responsabilità dell'imputato, risulta che l'infortunio sul lavoro per cui è processo è stato causato da una scheggia metallica che si è staccata dalla macchina fresatrice manuale alla quale stava lavorando l'operaio G.S. per andarsi a conficcare nell'occhio del lavoratore, il quale non indossava gli appositi occhiali di protezione, pur forniti dal datore di lavoro a tutti i dipendenti, così procurando allo stesso la rottura all'orbita oculare, con conseguente malattia durata 428 giorni, con residuo di indebolimento permanente dell'organo visivo ed inabilità permanente riconosciuta al 28%.
Procedutosi separatamente nei confronti del responsabile della prevenzione e dell'anti-infortunistica (A.P.), il Tribunale e la Corte di appello hanno riconosciuto che l'imputato, legale rappresentante della s.p.a. C.S., produttrice di macchine edili, di elettrodomestici e di mobili e datore di lavoro della vittima, fosse in posizione di garanzia rispetto a G.S. in relazione ad eventi del tipo di quelli verificatisi.
Si sono ritenuti sussistenti a carico dell'imputato profili di colpa generica e specifica, consistiti nell'avere adibito il lavoratore, senza idonea informazione sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare, all'uso di una fresatrice manuale, riconosciuta dagli ispettori del lavoro come un vecchio modello, obsoleto e mai adeguato, privo di un interruttore di sicurezza (circostanza che è stata ritenuta di dubbia rilevanza sotto il profilo causale) e, soprattutto, di una paratia di protezione, detta anche carter, al fine di impedire la proiezione di frammenti metallici (violazione questa che la Corte ha ritenuto in sicuro rapporto causale con l'evento).
Il datore di lavoro è stato ritenuto manchevole anche sotto il profilo della diligenza nella vigilanza affinché in un'azienda di piccole dimensioni (circa otto dipendenti), in cui è emerso che G.S. rispondesse direttamente a lui, non aveva con sufficiente cura vigilato per prevenire gli infortuni, tanto che in passato ogni anno se ne erano verificati circa due o tre. Quanto al fatto che il lavoratore non indossasse in quel momento gli occhiali, la sentenza di primo grado aveva preso atto di quanto dichiarato dall'ispettore del lavoro, cioè che rimaneva dubbio che i soli dispositivi individuali di protezione avrebbero impedito l'evento, in quanto la resistenza di tali oggetti non è in genere particolarmente elevata.
ID 22722 | 14.10.2024 / In allegato
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024