Decreto 3 marzo 2014

Decreto 3 marzo 2014 / RT prevenzione incendi rifugi alpini
ID 5340 | 30.12.2017
Modifica del Titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpi...
Motivazione semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 546-615 c.p.p. e art. 173 disp. Att. C.p.p..
1. A.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 24.05.2013 dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S.Elpidio a Mare, in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro, ha rideterminato la pena.
In breve il fratto: I.P., dipendente della società "IDEA 84 s.r.l.", di cui l'imputato era legale rappresentante, esercente la produzione di accessori per calzature, nel mentre, il giorno 18.03.2008, era intento alla sua attività lavorativa, entrava in contatto con le mani con una taglierina subiva le lesioni, come indicate nel capo d'imputazione. Il Giudice di primo grado riteneva, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi B., ispettore del lavoro, e R., responsabile per la sicurezza) che le modalità che avevano causato l'infortunio fossero state compiutamente accertate e che fosse ravvisabile una responsabilità dell'A.F. per violazione degli obblighi impostigli dall'art. 35 d.lvo n. 626/1994, per avere messo a disposizione dei lavoratori una taglierina avente un non idoneo sistema di protezione dal contatto delle lame.
La Corte d'Appello, facendo proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado quanto alla sussistenza della contestata colpa, riteneva infondati i motivi del gravame, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, diminuendo la pena inflitta in primo grado.
2. Il ricorrente, sostanzialmente con un unico motivo, denuncia vizio di motivazione, si contesta la sentenza laddove non è stato affrontato lo specifico motivo di gravame relativo alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In particolare, si evidenzia l'erronea valutazione della testimonianza del teste B., ispettore del lavoro, circa la presenza al momento dell'infortunio della defensa in plexiglas applicata alla taglierina.
ID 5340 | 30.12.2017
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