Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia in data 17 novembre 2010, appellata da C.M.. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 590, 1 e 3 comma cod. pen. per aver, in qualità di amministratore unico e responsabile tecnico della ditta "Pentagono Servizi S.r.l. Impianti Elettrici Unipersonale" esercente attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, cagionato al lavoratore C.C., dipendente della società suddetta, lesioni personali gravi consistenti nell'"ematoma epidurale traumatico", dalle quali derivava una malattia della durata di sessantaquattro giorni. Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; in particolare,, in relazione all'attività di stesura dei cavi elettrici all'interno di una canalina metallica eseguita presso il cantiere denominato, "Freccia Rossa" dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. 626/1994 e 52 comma 7 DPR 164/1956 per aver omesso di prendere le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero utilizzate correttamente; nello specifico, per non aver disposto e preteso che nessun operatore stazionasse sul piano in quota del trabattello, di fatto impiegato per portarsi in quota durante le operazioni di stesura di cavi elettrici suddette, durante gli spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, stante il rischio di ribaltamento connesso a tale operazione. Cosicché mentre C.C. rimaneva posizionato sul piano in quota del ponteggio su ruote ed il collega O.P. spostava l'attrezzatura verso una nuova posizione di lavoro, spingendola manualmente, improvvisamente, a causa di uno spacco nel pavimento, il trabattello si ribaltava determinando la caduta a terra del C.C. che riportava così le sopradescritte conseguenze lesive.
2. Avverso la predetta decisione ricorre personalmente il C.M. deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
ID 14745 | Update 19.10.2021 / In allegato pdf FAQ
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024