Lettera Circolare 07/03/03, n° P324/4147 sott. 12
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Con ricorso al Tribunale di Ancona del 4.4.2012 R. T., già dipendente della società O. spa con profilo di responsabile della produzione, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 27.7.2011 per avere impiegato per un periodo di un mese e mezzo tre dipendenti della azienda addetti alla macchina robot della isola di saldatura al di fuori delle procedure di sicurezza ed, anzi, indicando ai predetti le modalità per escluderle.
Il giudice del lavoro, con sentenza del 26.9.2013 (nr. 469/2013), accoglieva la domanda dichiarando la illegittimità del licenziamento.
Con sentenza del 7.3.2014 (nr. 28/2014) la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto dalla società O. spa, rigettava la domanda originaria del T.
La Corte territoriale non condivideva la valutazione del giudice del primo grado in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, per non essere specificati i nominativi dei lavoratori esposti a rischio; riteneva individuabili i predetti in ragione della indicazione temporale della condotta e delle sue modalità nonché del fatto che il T. sovrintendeva per ogni turno soltanto a sei addetti.
La condotta e la sua gravità erano emersi dalla istruttoria.
La violazione della procedura di sicurezza era di eccezionale gravità. Essa consisteva nel far girare la tavola del robot – di larghezza pari al box che lo ospitava – facendo rimanere l’operaio all’interno della macchina ed attivando il pulsante esterno con il braccio, in modo da aggirare la fotocellula di sicurezza; ciò con il rischio che l’operatore restasse schiacciato tra la tavola e le pareti.
La condotta sul piano oggettivo e soggettivo era idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro; era dunque superflua la valutazione delle altre violazioni contestate.
Per la cassazione della sentenza ricorre R. T., articolando sette motivi.
Resiste con controricorso la società O. spa, illustrato con memoria.
Impianti di verniciatura utilizzanti vernici infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi applicabile.

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