Decreto 10 marzo 2005

Decreto 10 marzo 2005 / Testo consolidato 2022
ID 16791 | Update 28.10.2022 / In allegato Testo consolidato 2022
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Con sentenza del 9.11.06 il Tribunale di Napoli condannava Poste Italiane S.p.A. a pagare a G.P., a titolo risarcitorio dei danni derivatigli da un infortunio sul lavoro occorso il 9.1.98, la somma di euro 105.000,00 per danno esistenziale e biologico e quella di euro 23.000,00 per danno morale, il tutto oltre interessi.
Con sentenza depositata il 10.1.12 la Corte d’appello di Napoli riduceva a complessivi euro 105.000,00 il risarcimento dovuto al lavoratore, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.
Accertavano i giudici di merito che il G.P., nell'eseguire le operazioni di revisione del gruppo leveraggio cambio di un automezzo aziendale, era stato colpito da un bullone che si accingeva ad estrarre, riportando una cecità assoluta all'occhio sinistro e uno stress cronico moderato post-traumatico, con conseguente inabilità permanente del 37%.
Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a due motivi.
G.P. resiste con controricorso.

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