Circolare CNI n. 836 del 1° febbraio 2022

Circolare CNI n. 836 del 1° febbraio 2022
ID | 03.02.2022 / Circolare in allegato
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19:
1. aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antince...
Con la sentenza n. 86/2010, la Corte d'Appello di Perugia rigettava il gravame proposto da B.W. contro la pronuncia di primo grado che aveva rigettato per maturata prescrizione, ex art. 112 DPR 1124/65, il suo ricorso diretto ad ottenere dall'INAIL il riconoscimento del diritto alla percezione della rendita per malattia professionale.
A fondamento della decisione la Corte territoriale sosteneva che il ricorrente avesse già presentato una domanda all'INAIL nel febbraio 1998, corredata da documentazione dalla quale risultava che conoscesse la origine professionale della malattia e la sua gravità. Non poteva ritenersi poi che la successiva malattia denunciata nel 2003 (spondilartrosi del rachide lombare con degenerazioni discali multiple) fosse diversa da quella denunciata nel 1998 (ernia lombare L4-L5), in quanto si trattava solo di una più ampia e dettagliata descrizione della stessa malattia.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.W. con due motivi,m illustrati da memoria. L'INAIL resiste con controricorso.

ID | 03.02.2022 / Circolare in allegato
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