Direttiva (UE) 2017/159

Direttiva (UE) 2017/159
Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 200...
Con ricorso al Tribunale di Nicosia, depositato il 24.06.2008, D.E., premesso di avere lavorato dal 21.02.2001 alle dipendenze della D. s.r.l. (azienda produttrice di carta igienica, asciugatutto, tovaglioli ecc.), con la qualifica di operaio livello E del CCNL Carta e grafici piccola e media impresa; esponeva di essere stato addetto presso la macchina denominata "Linea Sincro 4.0" che veniva utilizzata per la produzione di carta igienica e carta asciugatutto, senza essere stato istruito circa il corretto e sicuro funzionamento della stessa; di essere rimasto vittima di un grave infortunio (amputazione traumatica della mano dx), allorché in data 27.03.2004 alle ore 10.30 circa, mentre eseguiva la manutenzione straordinaria del citato macchinario si trovava "nella zona denominata goffratore punta - punta, n.4920 per pulire i rulli che compongono il gruppo esterno, nell'eseguire tale intervento metteva la mano destra sulla macchina, consapevole dell'automatico bloccaggio del motore" che invece non si bloccava risucchiandogli la mano destra all'interno di alcuni ingranaggi; che l'Inail gli riconosceva un grado di menomazione dell'integrità psico-fìsica pari al 60%; che, a seguito dell'infortunio interrompeva la propria attività lavorativa per circa sei mesi per poi riprenderla nel settembre 2004 con le mansioni di carrellista addetto al carico e scarico merci; che, nell'aprile del 2005, l'azienda decideva di impiegarlo per circa dodici ore al giorno come guardiano - custode diurno e notturno, compreso i festivi fino all'agosto 2007 allorché veniva messo in mobilità; ritenuto che l'infortunio era ascrivibile alla mancata adozione nel luogo di lavoro di tutte le cautele necessarie ed opportune ai sensi dell'art. 2087 c.c., deduceva di avere diritto al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, compreso il danno biologico di natura permanente e temporanea, il danno morale, il danno da incidenza sulla specifica capacità lavorativa, il danno esistenziale; chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità "dei resistenti per i titoli e le causali di cui in premessa, nella causazione dell'infortunio occorso" con la condanna dei "medesimi in solido o alternativamente a risarcire i danni tutti di natura patrimoniale (anche per il futuro) e non patrimoniale, compresi il danno biologico di natura permanente e temporanea, il danno morale, il danno alla specifica capacità lavorativa, il danno estetico e i relativi importi determinati in corso di causa o secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.

Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 200...

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