Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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La Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza n. 668/2010 accoglieva l'appello di P.S. avverso la sentenza del tribunale di Nuoro che aveva accolto la domanda di regresso dell'Inail condannando il primo alla restituzione di quanto versato dal secondo alla lavoratrice C.I. in conseguenza di infortunio sul lavoro.
A fondamento della decisione la Corte cagliaritana sosteneva, da una parte, che fosse stata provata la responsabilità datoriale per le gravi lesioni occorse alla lavoratrice il 2 luglio 2001 allorché, al suo primo giorno di lavoro presso la macchina che produceva il torrone, aveva recuperato impulsivamente una spatola che stava utilizzando caduta nella impastatrice del torrone, rimanendo impigliata con le mani nelle stessa fino allo spegnimento della macchina da parte dei colleghi che provvidero a liberarle il braccio dalle pale dopo aver azionato il pulsante di arresto; dall'altra parte però la Corte affermava che la percentuale di invalidità riconosciuta alla lavoratrice, pari al 17%, non fosse ostativa al reperimento di altra occupazione e che l'INAIL non avesse dato prova dell'esistenza sul piano civilistico di alcun danno patrimoniale aggredibile in sede di regresso, la cui domanda rigettava quindi per la stessa ragione.
Contro la sentenza l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; ai quali ha resistito P.S. con controricorso contenente ricorso incidentale con tre motivi, ai quali ha replicato l'Inail con controricorso. L'Inail ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
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