Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri
GU L 149/16 del 21.6.1993
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Articolo 2 Obblighi fondamentali
1. Le parti adottano, in un primo tempo e non appena possibile, misure efficaci per controllare e/o ridurre le loro emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri, affinché questi, il 31 dicembre 1984 al più tardi, non siano superiori alle emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto e ai flussi transfrontalieri di tali emissioni durante l'anno civile 1987 o durante qualsiasi anno anteriore da specificare al momento della firma del protocollo o dell'adesione al medesimo, a condizione che, inoltre, nel caso di una parte che specifichi qualsiasi anno anteriore, i flussi transfrontalieri nazionali di detta parte o le sue emissioni nazionali di ossidi di azoto durante il periodo dal 1o gennaio 1987 al 1o gennaio 1996 non oltrepassino, in media annuale, i suoi flussi transfrontalieri o le sue emissioni nazionali durante l'anno civile 1987.
2. Inoltre, le parti adottano, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le seguenti misure:
a) applicazione di norme nazionali di emissione per le grandi fonti e/o categorie di fonti fisse nuove e, per le fonti fisse sensibilmente modificate nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili prendendo in considerazione l'allegato tecnico;
b) applicazione di norme nazionali di emissione alle fonti mobili nuove in tutte le grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, prendendo in considerazione l'allegato tecnico e le decisioni in materia prese nel quadro del comitato dei trasporti interni della Commissione;
c) adozione di misure antinquinamento per le grandi fonti fisse esistenti, tenendo conto dell'allegato tecnico e le caratteristiche dell'impianto, la sua età, il suo tasso di utilizzazione e la necessità di evitare una perturbazione ingiustificata dell'attività.
3. a) Le parti, in un secondo tempo, avviano negoziati, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, sulle misure ulteriori da adottare al fine di ridurre le emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o i flussi transfrontalieri di tali emissioni, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e tecniche disponibili, dei carichi critici accettati sul piano internazionale e degli altri elementi risultanti dal programma di lavoro intrapreso in base all'articolo 6.
b) A tal fine le parti cooperano per definire:
i) i carichi critici;
ii) le riduzioni delle emissioni annuali nazionali di ossidi di azoto o dei flussi transfrontalieri di tali emissioni necessarie per conseguire gli obiettivi convenuti fondati sui carichi critici; e
iii) misure, e un relativo calendario che comincia a decorrere non oltre il 1° gennaio 1996, volte a realizzare tali riduzioni.
4. Le parti possono adottare misure più rigorose di quelle prescritte dal presente articolo.
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