1. Di approvare i seguenti criteri di valutazione per l’espressione del parere cui sono tenute le Agenzie ai sensi dell’art. 87-ter del
d.lgs. n. 259 del 2003, modificato dal
DL 16 luglio 2020 n. 76:
1.1. se l’autocertificazione presentata dal gestore non contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, sarà rilasciato parere negativo;
1.2. se l’autocertificazione presentata dal gestore contiene gli elementi sufficienti a svolgere una verifica previsionale dei livelli di campo elettromagnetico, il parere potrà essere positivo in assenza di aumenti dei livelli di campo elettrico previsti dal modello a seguito della modifica “non sostanziale” dichiarata, fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in tema di modifiche non sostanziali e nelle more di ulteriori disposizioni normative;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it prevedendo, altresì, che ne venga data notizia tramite i siti istituzionali dell’ISPRA e delle Agenzie;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.